Milano, 20 maggio 2010 - 00:00

Detrazioni 55%, è possibile rimediare a eventuali errori o omissioni anche oltre il termine dei 90 giorni

Chi ha commesso errori o ha dimenticato di inserire dei dati nelle schede informative trasmesse all'Enea, può rettificare. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. E presto, l'Enea predisporrà il sito per accogliere le modifiche.

Al paragrafo 3.7 della Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori o omissioni commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, al fine di usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Le ipotesi di errori più ricorrenti:
• errori nella indicazione dei dati anagrafici del contribuente;
• errori nella indicazione dei dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento;
• errori nella indicazione degli altri soggetti beneficiari della detrazione;
• errori nella indicazione delle spese conteggiate;
• quando è stato indicato un importo di spesa diverso da quello effettivamente sborsato, in quanto si è ottenuto uno sconto rispetto al preventivo del fornitore;

• quando  sono intervenute spese aggiuntive, di cui si è avuta notizia ed è arrivata fattura dopo l'invio della Comunicazione all'Enea.

Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il termine previsto per l’invio.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate precisa che non è "necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto".

La correzione potrà essere effettuata mediante l’invio di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella inviata precedentemente. La nuova comunicazione va trasmessa all'Enea per via telematica e l'invio va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta.

Il sito dell'Enea non è ancora stato predisposto per accogliere le modifiche. Quando lo sarà ve ne daremo notizia.

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