Milano, 27 maggio 2010 - 00:00

Bonus elettrico e bonus gas, nuove disposizioni dall'AEEG.

Con la Delibera 19 maggio 2010, ARG/com 74/10, l'AEEG dispone la sostituzione dei moduli e sana in parte una delle cause di rigetto delle domande presentate.

Da febbraio e dicembre dell'anno scorso sono rispettivamente operativi il bonus elettrico e il bonus gas, sconti che vengono applicati alle bollette delle famiglie a basso reddito.
Per accedervi occorre fare domanda al proprio comune di residenza, compilando appositi moduli previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
In seguito ad alcuni sviluppi della normativa e a un numero consistente di domande non ammesse all'ottenimento del bonus gas, si è presentata la necessità di prevedere nuove disposizioni. Le elechiamo qui di seguito, rimandando ai Riferimenti per avere maggiori informazioni su cosa sono e come si ottengono i bonus.
 
Novità bonus gas
 
Il bonus gas è operante dal dicembre 2009, ma a chi ne ha fatto richiesta entro il  30 aprile 2010 è stata concessa la retroattività per tutto l'anno 2009.
Le attuali decisioni dall'Autorità riguardano la notevole quantità di domande rigettate e la sostituzione dei moduli per la richiesta.
 
Domande rigettate
A pochi mesi dall'avvio del bonus, i fornitori di gas hanno segnalato che un numero significativo di domande loro pervenute non possono essere accolte e quindi il bonus gas non può essere erogato. Il rigetto è dovuto al fatto che c'è  una difformità tra le categorie d'uso del gas dichiarate nelle domande presentate e quelle risultanti negli archivi delle imprese che forniscono il gas.
 
L'individuazione dell'uso che viene fatto del gas (per riscaldare la casa oppure per cuocere i cibi e ottenere acqua calda sanitaria) è fondamentale per la determinazione dell'importo del bonus erogato annualmente (lo "sconto" sulla bolletta). 
Per tale motivo, all'articolo 4 dell'Allegato A, deliberazione ARG/gas 88/09 e nella determina n. 2/10, l'Autorità aveva previsto che la coincidenza tra categoria d'uso del gas dichiarata dal richiedente e quella risultante negli archivi dell'impresa che distribuisce il gas, costituisse requisito per accedere al bonus. E viceversa la non coincidenza tra le due informazioni costituisse causa di rigetto della domanda.
 
In risposta a questo problema, l'Autorità ha disposto che ai soggetti che hanno presentato richiesta di accesso al Bonus gas entro il 30 aprile 2010 sia riconosciuta la quota retroattiva del bonus anche se l'impresa distributrice ha rigettato la domanda, qualora l'unica motivazione al rigetto sia la  difformità tra le categorie d'uso indicate nella richiesta del bonus e quelle risultanti negli archivi dell'impresa medesima.
 
Tale disposizione è stata presa in base ai commi 3.9 e 4.6 della deliberazione ARG/gas 88/09, i quali prevedono che "gli importi relativi alle quote retroattive del bonus gas vengano calcolati indipendentemente dalla effettiva categoria d'uso del punto di riconsegna e coincidano con il massimo importo previsto dalla Tabella 4 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 in base alla numerosità della famiglia anagrafica e della zona climatica di appartenenza".
 
In altre parole, era già previsto dalla delibera che le quote retroattive venissero calcolate:

• indipendentemente da come era stato utilizzato il gas (per riscaldamento o per cucina/acqua calda),

• sulla base del nucleo famigliare e della zona climatica,
• utilizzando sempre gli importi massimi previsti dalla tabella. 
 
Da ciò si evince che ai soggetti che hanno fatto richiesta entro il 30 aprile e hanno commesso errori nel dichiarare la destinazione d'uso del gas, sarà riconosciuto solo il bonus retroattivo per l'anno 2009 e non quello relativo all'anno 2010.
 
Sostituzione dei moduli
 
In seguito a una serie di sviluppi della normativa, si è reso necessario aggiornare i moduli per la richiesta del bonus relativamente alla sezione dedicata al trattamento dei dati personali, con riferimento specifico al ruolo che Poste Italiane e Cassa Conguaglio hanno nella gestione e nell'erogazione del bonus.
 
Quindi
 
il modulo A_Gas - Forniture individuali allegato alla delibera ARG/gas 88/09

il modulo B_Gas — Forniture individuali + centralizzate allegato alla delibera ARG/gas 88/09

il modulo C_Gas — Forniture centralizzate allegato alla delibera ARG/gas 88/09
 
sono sostituiti da:
 
il modulo A_Gas - Forniture individuali allegato alla delibera ARG/com 74/10

il modulo B_Gas — Forniture individuali + centralizzate allegato alla delibera ARG/com 74/10

il modulo C_Gas — Forniture centralizzate allegato delibera ARG/com 74/10

 
Nella delibera ARG/com 74/10, l'Autorità fa riferimento anche al modulo D_Gas — Forniture cessate. Modulo che era necessario utilizzare solo per le richieste presentate entro il 30 aprile 2010, "nel caso in cui il soggetto richiedente, al momento della presentazione dell’istanza di bonus, non è intestatario di una fornitura individuale e non è un utilizzatore di un impianto centralizzato per uso domestico residente, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza". Anche questo modulo è stato modificato nella sezione dati personali, ma non se ne comprende il perchè, visto che è ormai inutilizzabile.
 
Novità bonus elettrico 
 
Le novità per il bonus elettrico riguardano solo la modifica del modulo per la richiesta, sempre nella sezione relativa ai dati personali.
 
Quindi
 
il modulo Abis — Disagio economico allegato alla delibera ARG/elt 117/08
 è sostituito da
 • il modulo A — Disagio economico allegato alla delibera ARG/com 74/10

 
 
Attenzione: l'Autorità precisa che le domanda presentate utilizzando i moduli in vigore fino alla data della delibera ARG/com 74/10 (19 maggio 2010) sono valide.
 
Per rimanere aggiornati sulle novità di Nextville vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter quindicinale. Iscriviti qui.

 

Pagine correlate