Milano, 26 maggio 2010 - 00:00

Legge incentivi in Gu, le principali novità

Il Dl 25 marzo 2010, n. 40 (“decreto incentivi”) è finalmente stato convertito in Legge 22 maggio 2010, n. 73. Vi presentiamo le modifiche più importanti che, nell’iter di conversione in legge, sono state apportate di materia di efficienza e rinnovabili.

Acquisto di immobili ad alta efficienza energetica

Lo stanziamento di 60 milioni di euro per incentivare l'acquisto di edifici ad alta efficienza energetica –classi energetiche A e B— si applica non solo ai nuovi immobili (come inizialmente previsto dal Dl 40/2010), ma anche "anche con riferimento al parco immobiliare esistente". Inoltre viene specificato che se l'acquirente dell'immobile è un'azienda, il contributo è fruibile nei limiti previsiti dal "regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009 (...)".

Biciclette elettriche

I contributi stanziati per l'acquisto di motocicli “si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a  pedalata  assistita (...)”. Purtroppo però i fondi diponibili per l’acquisto di nuovi motocicli sono andati esauriti in brevissimo tempo. Niente da fare, quindi, per le biciclette elettriche.

Fondo per l’efficientamento energetico dei rifugi di montagna

Presso il Ministero dello Sviluppo viene istituito un fondo, con dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 “finalizzato all'efficientamento  del parco dei generatori di energia  elettrica  prodotta  nei  rifugi  di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E...” (si tratta dei rifugi non raggiungibili con strada rotabile o mezzi meccanici, sciovie escluse).

Il fondo serve ad incentivare l’acquisto di impianti di produzione di energia “generata da pannelli solari, aerogeneratori,  piccoli  gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche,  impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano  biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW.” Entro 30 giorni, un decreto del Ministro dello Sviluppo dovrà stabilire “le  modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo,  definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio (...)”.

Incentivo per l’acquisto di battelli solari

Entro il 31 dicembre 2010, le imprese di trasporto di persone sui laghi che acquistono “battelli solari a ridotto impatto ambientale” si vedono riconosciuto un contributo di 40mila euro per ogni battello acquistato. A fronte di ogni battello acquistato, le imprese devono contestualmente provvedere “alla demolizione di un battello con propulsione a vapore...”. Gli standard e i requisiti ambientali previsti sia per i battelli solari sia per quelli da avviare alla demolizione, devono essere definiti da un decreto del Ministro dell’Ambiente. Lo stanziamento complessivo per tale iniziativa è pari a 700mila euro.

Attività edilizia libera e pannelli solari

Viene modificato l’articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico per l’edilizia), in cui sono elencati tutti gli interventi che non necessitano di DIA per essere realizzati. Va fatta una precisazione: rispetto alle modifiche apportate inizialmente dal Dl n. 40/2010, la legge di conversione ha eliminato le parole “Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (...)”, lasciando come unico limite all’applicabilità delle nuove regole “l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (...)”.

Le Regioni quindi possono soltanto “estendere la disciplina di cui al presente articolo (cioè l’attività edilizia libera anzichè la DIA, ndr) a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti”, ma non però prevedere disposizioni più restrittive come inizialmente previsto.
 
Tra i diversi interventi che vengono considerati “attività edilizia libera”, soggetti a semplice comunicazione al Comune, ci interessa sottolineare l’installazione di "pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444" (in altre parole al di fuori dei centri storici).

Attività edilizia libera e manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria, “compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne” diventano anch'essi “attività edilizia libera” e sono quindi soggetti a semplice comunicazione al Comune, “sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”.

Tale disposizione, che come quella relativa ai pannelli solari è contenuta nel comma 2, articolo 6 del Dpr 380/2001, contiene però un obbligo aggiuntivo che non va propriamente nell'ottica di una maggiore semplificazione.

Infatti insieme alla comunicazione da fare al Comune, bisognerà trasmettere anche una relazione di un tecnico indipendente, corredata di tutti gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che l'opera sia conforme ai piani regolatori generali e non necessiti di un titolo abilitativo ex legge nazionale o regionale.

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