Legge incentivi in Gu, le principali novità
Il Dl 25 marzo 2010, n. 40 (“decreto incentivi”) è finalmente stato convertito in Legge 22 maggio 2010, n. 73. Vi presentiamo le modifiche più importanti che, nell’iter di conversione in legge, sono state apportate di materia di efficienza e rinnovabili.
Acquisto di immobili ad alta efficienza energetica
Lo stanziamento di 60 milioni di euro per incentivare l'acquisto di edifici ad alta efficienza energetica –classi energetiche A e B— si applica non solo ai nuovi immobili (come inizialmente previsto dal Dl 40/2010), ma anche "anche con riferimento al parco immobiliare esistente". Inoltre viene specificato che se l'acquirente dell'immobile è un'azienda, il contributo è fruibile nei limiti previsiti dal "regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009 (...)".
Biciclette elettriche
I contributi stanziati per l'acquisto di motocicli “si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita (...)”. Purtroppo però i fondi diponibili per l’acquisto di nuovi motocicli sono andati esauriti in brevissimo tempo. Niente da fare, quindi, per le biciclette elettriche.
Fondo per l’efficientamento energetico dei rifugi di montagna
Presso il Ministero dello Sviluppo viene istituito un fondo, con dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 “finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E...” (si tratta dei rifugi non raggiungibili con strada rotabile o mezzi meccanici, sciovie escluse).
Incentivo per l’acquisto di battelli solari
Attività edilizia libera e pannelli solari
Viene modificato l’articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico per l’edilizia), in cui sono elencati tutti gli interventi che non necessitano di DIA per essere realizzati. Va fatta una precisazione: rispetto alle modifiche apportate inizialmente dal Dl n. 40/2010, la legge di conversione ha eliminato le parole “Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (...)”, lasciando come unico limite all’applicabilità delle nuove regole “l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (...)”.
Attività edilizia libera e manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria, “compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne” diventano anch'essi “attività edilizia libera” e sono quindi soggetti a semplice comunicazione al Comune, “sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”.
Tale disposizione, che come quella relativa ai pannelli solari è contenuta nel comma 2, articolo 6 del Dpr 380/2001, contiene però un obbligo aggiuntivo che non va propriamente nell'ottica di una maggiore semplificazione.
Infatti insieme alla comunicazione da fare al Comune, bisognerà trasmettere anche una relazione di un tecnico indipendente, corredata di tutti gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che l'opera sia conforme ai piani regolatori generali e non necessiti di un titolo abilitativo ex legge nazionale o regionale.
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