Con la Risoluzione n. 44/E del 27/05/2010, l'Agenzia delle Entrate comunica che i contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio, possono rettificare le schede informative allegando un'autodichiarazione.

Qualche giorno fa vi avevamo dato notizia del fatto che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, dava la possibilità di
porre rimedio a eventuali errori o omissioni commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, al fine di usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Vi avevamo anche informato sul fatto che la correzione può essere effettuata solo mediante l’invio di una comunicazione per via telematica all'Enea; e avevamo aggiunto che il sito dell'Enea non è ancora stato predisposto per accogliere le modifiche (per maggiori informazioni vedi news corrispondente nei Riferimenti).
Poiché è necessario procedere alla rettifica e all'invio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui la spesa può essere detratta, i contribuenti che hanno commesso errori nella compilazione della scheda informativa semplificata e che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio prossimo, così stando le cose non hanno la possibilità di rettificare e, quindi, di fruire della detrazione aggiuntiva.
La scadenza del 31 maggio riguarda la presentazione del 730/2010; la dichiarazione dei redditi con Unico 2010 ha scadenze diverse (30 giugno o 30 settembre), date per le quali è auspicabile che l'Enea avrà trovato una soluzione.
Per ovviare a questa impasse, l'Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti possono beneficiare della detrazione, anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria, presentando ai CAF o ai professionisti abilitati un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Nella dichiarazione occorre riportare i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA e opportunamente modificati.
Attenzione: entro 90 giorni dalla data in cui l'Enea avrà predisposto il sito per l'invio delle rettifiche, bisogna comunque inviare all'Enea la scheda con le modifiche. Se il contribuente non la invia, la parte di detrazione riferita alle spese in questione è ritenuta indebita.
Il professionista che assiste il contribuente deve specificare che la detrazione è stata calcolata sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il professionista non incorrerà in sanzioni nel caso il contribuente non invii all'Enea, entro il termine stabilito, la scheda con le modifiche dichiarate.
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