Bonifici per ristrutturazioni soggetti a ritenuta d’acconto
L’art. 25 della Manovra 2010 impone la ritenuta d’acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.
Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura del’anno fiscale, la certificazione della trattenuta effettuata.
L’articolo 25 detta come data di entrata in vigore il 1° luglio 2010, ma rimanda per “le tipologie di pagamenti” e le “modalità degli adempimenti di certificazione” ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale dovrebbe intervenire prima di tale data per consentire l’applicazione della disposizione.
Nel frattempo la manovra (Dl 31 maggio 2010, n. 78) arriverà in Parlamento, dove dovrà essere convertita in legge entro la fine di luglio, dopo eventuali (e molto probabili) modifiche. L’Agenzia delle Entrate potrebbe attendere il provvedimento definitivo prima di dettare l’operatività. Dunque la data del 1° luglio potrebbe slittare.