Milano, 17 giugno 2010 - 00:00

Tar Puglia, ingegneri possono certificare edifici senza abilitazione

La sentenza del Tar dell’11 giugno 2010, n. 2426 porta una buona notizia agli ingegneri che lamentavano di dovere fare corsi e superare esami per avere l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici.

I giudici del Tar della Puglia hanno annullato la delibera 2272/2009 e il regolamento 10/2010 della Regione Puglia nelle parti in cui prevedevano che gli ingegneri per essere abilitati a fare i certificatori energetici degli edifici dovevano frequentare un corso di formazione, superare un esame finale ed essere iscritti a un apposito albo all’interno del loro albo professionale.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che le regole pugliesi violassero i principi fondamentali statali in materia di professioni.
Infatti l’articolo 117, comma 3 della Costituzione stabilisce i chiari confini della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e il Dlgs 30/2006 (articolo 4, comma 2) dice che “La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.”
Il Dlgs 192/2005 rimette a un Dpr (non ancora emanato) l’indicazione dei requisiti e dei criteri di accreditamento dei certificatori. In attesa si applica l’allegato III del Dlgs 115/2008, considerato principio statale fondamentale in materia non derogabile dalle Regioni.
A sostanziare la sua decisione il Tar richiama la numerosa giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale la potestà legislativa concorrente in materia di professioni deve rispettare il principio che è lo Stato a dettare la normativa quadro in materia di istituzione di nuove professioni, lasciando alle Regioni la definizione delle regole di dettaglio.
Dalla disciplina richiamata (allegato III Dlgs 115/2008) si desume, secondo quanto dicono i giudici, che il professionista libero od associato (nel caso di specie l’ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto all’ordine professionale può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore.
E se l’allegato III al Dlgs 115/2008 va considerato come principio fondamentale statale in materia di professioni non derogabile dalle Regioni, la Puglia non può imporre agli ingegneri di frequentare un corso di formazione o superare un esame per potere fare i certificatori.
La decisione dei giudici vale solo per la Puglia, ma il ragionamento giuridico è comunque di estremo interesse per tutti gli ingegneri italiani che si trovassero nella stessa situazione di quelli pugliesi.

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