Milano, 30 giugno 2010 - 00:00

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei commercialisti

Con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010 si chiariscono alcuni dubbi sul regime fiscale del fotovoltaico e sulle modalità di detrazione del 55%

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in forma di circolare, le risposte ad alcuni quesiti emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei commercialisti ed esperti contabili. Riportiamo alcuni punti che riguardano gli impianti fotovoltaici e le detrazioni 55%.

Impianti fotovoltaici, rendita catastale e ICI

Domanda: L’Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1. Dalle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni ?
 
La risoluzione n.3, 6 novembre 2008 dell'Agenzia del Territorio (l'ente pubblico dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che assicura i servizi catastali) ha considerato le centrali solari con pannelli fotovoltaici rientranti nella categoria "D1-Opifici", quindi immobili con una rendita catastale e susseguente assoggettabilità all’ICI. Ne è seguito un acceso dibattito, al quale risponde oggi l’Agenzia delle Entrate definendo con precisione quali impianti debbano essere considerati “mobiliari” e quali “immobiliari”. Ed ecco la risposta:
Risposta: L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Coerentemente a tale impostazione anche nella circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. A parere della scrivente, pertanto, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Impianti fotovoltaici e agevolazione Tremonti-ter

Domanda: Gli impianti fotovoltaici possono beneficiare dell’agevolazione Tremonti-ter ?

Risposta: Con circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’agevolazione istituita dall’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, specificando che ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”.

Si segnala che le suddette note esplicative includono nella divisione 28 la “fabbricazione di inseguitori per pannelli solari” (sottocategoria 28.99.99, “Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti ed accessori)”. Le medesime note non includono nella divisione 28, invece, la “fabbricazione di celle fotovoltaiche”, compresa nella divisione 26 (sottocategoria 26.11.09, “Fabbricazione di altri componenti elettronici”), e la “fabbricazione di pannelli fotovoltaici”, compresa nella divisione 27 (sottocategoria 27.11.00, “Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici”).

Nella risposta dell’Agenzia si fa riferimento agli “inseguitori di pannelli solari”. Si tratta delle apparecchiature che consentono di orientare i pannelli fotovoltaici verso i raggi del sole. La fabbricazione di questi supporti semoventi è classificata tra le categorie che possono beneficiare dell’agevolazione (Divisione 28), mentre non vi è compresa la produzione di celle fotovoltaiche e di pannelli fotovoltaici.

Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico

Domanda: Sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino. Come si configura la detrazione di imposta nel caso di specie?

Risposta: La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento.

La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico intervento ed ai due beneficiari.

 
Nel rispondere a questo quesito, l'Agenzia ribadisce una regola generale della detrazione 55%: ne beneficiano i soggetti (proprietari, usufruttuari, inquilini ecc) che hanno realmente sostenuto le spese.

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