Milano, 19 luglio 2010 - 00:00

Nella manovra 2010, la DIA non è la DIA

Grande confusione ha ingenerato l’introduzione nella manovra finanziaria della SCIA, la nuova sigla che va a sostituire la DIA.

Ma non si tratta della Denuncia di Inizio Attività  “in edilizia”, regolamentata dal Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001). Si tratta invece della Dichiarazione Inizio Attività “imprenditoriale”, prevista dal articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La materia è meglio nota come semplificazione dell’apertura di attività societarie o professionali, che dovrebbe consentire a chiunque di aprire “una ditta” –  di qualunque tipo e livello – in un giorno solo. La cosa non interessa dunque il settore degli operatori delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, salvo il fatto che anch’essi possono usufruire della semplificazione.

Le novità introdotte dalla SCIA, rispetto al testo precedente della legge 241/90, sono:

• che non si tratta più di una “dichiarazione del’interessato”, ma di una “segnalazione dell’interessato”. Da ciò il nuove nome, Segnalazione certificata di inizio attività;

• la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (e non più corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste);

• l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, sono sostituite dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di cui sopra, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti;

• l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (e non più decorsi 30 giorni dala presentazione);

• in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti (a meno che l'interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente entro 30 giorni).

Purtroppo, a complicare le cose interviene un ulteriore comma della Manovra che detta: “Le espressioni ‘segnalazione certificata di inizio di attività’ e 'Scia' sostituiscono, rispettivamente, quelle di 'dichiarazione di inizio di attività’  e ‘Dia’, ovunque ricorrano ... e la disciplina ... sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale”.
 
Si tratta di un testo piuttosto impreciso, perché a colpo d’occhio sembra che la dicitura DIA debba sempre essere sostituita dalla dicitura SCIA, anche nel caso dell’edilizia. Ma così non può essere, ci auguriamo, perché anche la Direzione Investigativa Antimafia, pure denominata DIA, correrebbe dei rischi.

Pagine correlate