Manovra finanziaria, novità per il 'grande' idroelettrico
Sono in arrivo consistenti aumenti dei sovracanoni annui a favore dei comuni per le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico. Novità anche per le procedure di gara e per le proroghe delle concessioni.
In una prima versione, l'articolo 15 comma 6 della manovra finanziaria (Dl 31 maggio 2010, n. 78) prevedeva – per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico – l’introduzione di un canone aggiuntivo annuale, il cui ammontare avrebbe dovuto essere stabilito da un futuro decreto ministeriale.
Nota bene: ricordiamo che le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sono quelle sopra i 3 MW di potenza nominale media (articolo 6 Rd 1775/1933).
Nel maxiemendamento alla manovra, però, il previsto canone aggiuntivo è sparito. Infatti il comma 6 è stato sostituito da una serie di altri commi che prevedono, tra l’altro:
• aumento, dal 1 gennaio 2010, dei sovracanoni che i concessionari di grandi derivazioni devono corrispondere a favore dei comuni e dei consorzi dei bacini imbriferi montani. I due sovracanoni sono fissati in 28,00 e 7,00 euro (anzichè i 21,08 e i 4,50 euro previsti dall'attuale normativa) per ogni kW di potenza nominale;
• i comuni e i consorzi possono chiedere ai concessionari la fornitura diretta di energia elettrica, in sostituzione del sovracanone, ma non più “fino alla concorrenza di esso”;
• le grandi concessioni di derivazione idroelettrica che, ai sensi della legge 266/2005, avevano goduto di 10 anni di proroga a fronte di interventi di ammodernamento, sono prorogate di ulteriori 5 anni;
• le grandi concessioni di derivazione idroelettrica in vigore al 31/12/2010 sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di sette anni, decorrenti dal termine della concessione come risultante dalle proroghe di cui sopra.
Ma hanno diritto alla proroga solo le concessioni localizzate nei territori delle province individuate con i criteri dell’art.1, comma 153, della legge 296/2007. Inoltre il diritto alla proroga è soggetto ad un vincolo: gli attuali titolari devono conferire la concessione a società per azioni miste pubblico-privato, compartecipate dalle province –o da società la loro controllate— in misura minima del 30% e massima del 40% del capitale sociale.
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