Con riferimento alla nostra precedente news (Nella manovra 2010, la DIA non è la DIA), ci pare necessaria una precisazione.
La nostra interpretazione redazionale ci ha portato a ritenere che l’intero corpo del testo che introduce la SCIA (sostituendo l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241) si riferisca alla disciplina generale Dichiarazione di inizio attività delineata appunto dall'articolo 19 e nulla abbia a che fare con la Denuncia di inizio attività “in edilizia”.
Avendo però riscontrato che tutti i siti specializzati in edilizia hanno dato lettura contraria alla nostra, abbiamo chiesto ai giuristi che collaborano con Edizioni Ambiente (Osservatorio normativo, Nextville e Formazione sull’energia) di aiutarci a capire meglio il problema.
Traiamo, dal dibattito con loro, due punti principali:
• la lettura delle testate dell’edilizia non è erronea secondo una interpretazione letterale del testo, mentre la lettura della nostra redazione si basa eventualmente su una interpretazione della "intenzione del legislatore", vale a dire quella che muovendo dall'intero sistema normativo vigente (e non solo dalla singola norma), giunge a ricostruire la ratio legis (ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa). Per dirla in parole povere, si tratta dell’interpretazione che tiene conto di tutto il sistema normativo vigente, ritenendo che il legislatore voleva significare una certa cosa, ma l’ha detta in modo sufficientemente contraddittorio da dare adito a letture diverse;
• le due DIA si trovano, sebbene con lievi differenze terminologiche (Dichiarazione vs. Denuncia) in rapporto di genere e specie: se la DIA ex L. n. 241/1990 è la disciplina generale, le disposizioni specifiche dettate per la DIA edilizia dal Dpr n. 380/2001 costituiscono disciplina speciale, la quale non dovrebbe essere modificata dalla Manovra economica 2010. Infatti, in diritto, la disposizione generale successiva non deroga alla precedente disposizione speciale (secondo l'antica massima lex posterior generalis non derogat priori speciali).
A questo punto abbiamo cercato di approfondire almeno l’intenzione del legislatore, studiando i lavori parlamentari ed in particolare il “dossier di accompagnamento” del disegno di legge presentato in Senato e il dibattito della Commissione parlamentare.
Il dossier (vedi Riferimenti), nel commentare l’articolo 49, ribadisce che “il nuovo articolo 19 della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'emendamento, sin dal suo esordio intende corrispondere all'esigenza di liberalizzazione dell'attività d'impresa”, aggiungendo poi, in un punto più controverso:
"La disciplina che si viene ad introdurre è ricondotta […] alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (quindi competenza esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali[…]. Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia d’inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001.”
È dunque probabile che l’intenzione del legislatore fosse proprio quella di modificare sia la disciplina generale della Dichiarazione di inizio attività che quella specifica della Denuncia di inizio attività “edilizia”.
D’altra parte il dibattito della Commissione non deve essere arrivato alle identiche conclusioni, perché il resoconto (vedi Riferimenti) riporta il seguente commento da parte del senatore Giaretta, dell’opposizione:
“[…] rileva come le modifiche rispetto all'attuale normativa sulla dichiarazione di inizio di attività non impattino sulla materia strettamente urbanistica, in quanto volte invece ad intervenire sulle procedure autorizzative delle attività economiche”.
Il problema è dunque aperto, e non è del tutto secondario. La DIA (intesa come Denuncia di inizio attività) impatta notevolmente sugli impianti a fonti rinnovabili, oltreché sulle vicende strettamente edilizie. Una maggiore chiarezza sarebbe auspicabile.
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