Convertito in legge lo sblocca-reti, molte novità sulle rinnovabili
È stata definitivamente approvata dal Senato il 4 agosto 2010 la legge di conversione del Dl 105/2010, il cosiddetto “sblocca-reti”, recante interventi urgenti in materia di energia, con diverse novità sulle rinnovabili.
Il decreto-legge nella sua stesura iniziale conteneva soltanto le norme con le quali il Governo sostituiva le disposizioni del Dl 78/2009 su interventi urgenti in materia di produzione, distribuzione e trasporti di energia attraverso commissari ad acta, che erano state bocciate dalla Corte Costituzionale (sentenza 215/2010).
Il Governo le aveva scritte di nuovo cercando di superare, con un maggiore coinvolgimento delle Regioni, i rilievi della Consulta.
Nel corso del velocissimo iter di conversione in legge del decreto, il Parlamento ha aggiunto una serie di norme in materia di energie rinnovabili, che di seguito riepiloghiamo.
Monitorare le informazioni dei mercati del gas e dell’elettricità
Presso Acquirente Unico Spa è istituito un Sistema informatico integrato per gestire le informazioni dei mercati di energia elettrica e del gas, fondato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Spetterà all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dettare i criteri per il funzionamento del sistema. Le informazioni raccolte serviranno anche per individuare eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali. E saranno valide a tutti gli effetti di legge, anche ai fini della interruzione del servizio fornito al cliente inadempiente.
Tariffa onnicomprensiva
L’articolo 1-ter fornisce due interpretazioni autentiche delle norme della legge sviluppo 99/2009 in materia di tariffa onnicomprensiva. In pratica non si modifica nulla, semplicemente il legislatore chiarisce il senso di alcune norme esistenti. Vediamo come:
• la tariffa di 0,28 €/kWh per biogas, biomasse e oli vegetali tracciabili, introdotta dalla legge 99/2009, si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
• per gli impianti alimentati a biogas, biomasse e oli vegetali, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, la tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
• la tariffa di 0,18 €/kWh per gas di discarica, di depurazione e biocombustili liquidi, introdotta anch’essa dalla legge 99/2009, “si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n.99”, quindi dal 17 agosto 2009.
Immagine tratta da lilliputbiogas.it
Sanatoria per impianti realizzati con Dia in violazione di soglie di legge nazionale
L’articolo 1-quater sana tutte quelle situazioni in cui un impianto a fonte rinnovabile fosse stato realizzato tramite Dia sebbene la potenza dell’impianto superasse le soglie di potenza previste dal Dlgs 387/2003. La norma è stata definita, a ragione, “salva-Puglia”, sebbene applicabile ovviamente a tutte le situazioni analoghe. Infatti, la Corte Costituzionale (sentenza 119/2010) aveva bocciato la legge pugliese n. 31/2008 che prevedeva la Dia per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili fino a 1MW, soglia ben superiore a quelle inderogabili fissate dal Dlgs 387/2003. La bocciatura della norma pugliese aveva creato una situazione di incertezza giuridica, specie per gli impianti in avanzato stato di realizzazione, che ora la legge risolve.
Un freno alle speculazioni sulle rinnovabili
L’articolo 1-quinquies è stato previsto per mettere un freno alle operazioni speculative di compravendita di pacchetti autorizzatori. Per evitare questo tipo di pratiche, la legge ha stabilito che la richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. Le modalità con cui questo dovrà avvenire saranno stabilite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico che verrà emanato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge. Peraltro occorre ricordare che molte norme regionali prevedono già un obbligo di questo tipo a carico del soggetto che chiede l’autorizzazione.
Tariffe Conto Energia 2010: occorre finire i lavori entro dicembre
La norma del cosiddetto “decreto Alcoa” (articolo 2-sexies della legge 41/2010), che permetteva di godere delle tariffe del Conto Energia 2010 a chi realizzava gli impianti entro il 31 dicembre 2010, era oscura e aveva creato molta confusione tra gli operatori. La legge di conversione del Dl 105/2010 fa chiarezza.
L’articolo 1-septies prevede infatti che per godere delle più favorevoli tariffe del Conto Energia 2010 occorre terminare i lavori di installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Entro la stessa data, occorre comunicare al Gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici la fine dei lavori. Per l’entrata in esercizio si ha tempo fino al 30 giugno 2011.
La comunicazione di fine lavori deve essere asseverata da tecnico abilitato. Gse e Gestore di rete possono fare controlli a campione per verificare la veridicità della comunicazione.
Non basta prenotare capacità di rete se poi l’impianto non è realizzabile
Il comma 2 dell’articolo 1-septies affida all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di regolare l’accesso alla rete in modo da evitare che si prenotino capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l’effettiva realizzazione dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
La rete elettrica, opera di pubblica utilità indifferibile e urgente come gli impianti
Sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto che risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete.
Sparisce la norma di deroga delle incompatibilità per i componenti dell’Agenzia per il nucleare
L’articolo 3 del decreto-legge 105/2010 viene soppresso. I futuri componenti dell’Agenzia per il nucleare non potranno svolgere altre professioni: l’incarico di presidente o di membro del collegio è incompatibile con altri incarichi.
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