Milano, 16 agosto 2010 - 00:00

Informazioni sul mix energetico: un obbligo per il venditore, maggiore tutela per il cliente

A partire dall'anno prossimo, potremo avere maggiori informazioni sulle fonti utilizzate per produrre l'energia elettrica che consumiamo.

Con la Direttiva 2009/28/Ce e la Direttiva 2009/72/Ce (che abroga e sostituisce la Direttiva 2003/54), l'Unione europea ha introdotto specifiche norme a tutela del cliente finale rispetto:

• alla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica fornita,

• l'impatto che tale produzione ha sull'ambiente,

• l'effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili,

imponendo agli stati membri di provvedere "affinchè i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno pre­cedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale;

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente".

Il nostro paese ha recepito tali norme con la legge 125/07, definendo le modalità operative con il Dm Sviluppo economico 31 luglio 2009 recante "criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione".

E allora, attraverso quali strumenti noi cittadini italiani potremmo avere informazioni sulle fonti utilizzate (carbone, gas, petrolio, nucleare, fonti rinnovabili) per produrre l'energia che consumiamo?

Bolletta e materiale promozionale

Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni sul mix energetico includendole:

• nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti al momento della sottoscrizione del contratto;

• nella bolletta, con frequenza almeno quadrimestrale, indicando le percentuali per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa (per maggiori informazioni sulla composizione della bolletta elettrica, vedi Riferimenti).

Ma chi garantisce che le informazioni fornite siano veritiere?

Il sito del GSE

A partire dal 2011, i produttori sono obbligati a comunicare al Gestore dei Servizi Energetici — entro il 28 febbraio di ogni anno — la composizione del proprio mix energetico riferito all'anno precedente.

Il dato di energia comunicato deve essere espresso in MWh e deve contenere:

• il totale di energia elettrica annua immessa in rete dell’intero parco di produzione distinta per fonte di alimentazione;

• il totale di energia elettrica annua immessa in rete da ogni singola unità di produzione distinta per fonte di alimentazione.

Il 6 agosto scorso, il GSE ha pubblicato le procedure con cui i produttori dovranno effettuare tali comunicazioni (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

Il Gse, in collaborazione con Terna, ha il compito di verificare, anche attraverso controlli a campione, la veridicità e coerenza delle comunicazioni effettuate dai produttori e segnalare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas eventuali inadempimenti e false dichiarazioni da parte di imprese di vendita o produttori.

A partire dall'anno prossimo e entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE pubblicherà sul proprio sito il mix energetico di ogni produttore  e venditore che operano nel mercato elettrico italiano.

Insomma, una garanzia in più per il cliente — in specie per quelli che chiedono di consumare energia prodotta da fonti rinnovabili  che possono così verificare quel che comprano — e maggiori opportunità per venditori e produttori — in specie per quelli che vendono e producono energia da fonti rinnovabili che possono così fornire maggiori assicurazioni ai propri clienti sulla provenienza dell'energia erogata.

E l'impatto ambientale?

Così come previsto per il mix energetico, la legge impone alle imprese di vendita di includere le informazioni relative all'impatto ambientale della produzione di energia elettrica nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Dm 31 luglio 2009 prevede anche che il Ministero dello Sviluppo Economico — con l'aiuto del Gse, di Terna, del Ministero dell'ambiente e di Ispra — individui e indichi sui propri siti internet documenti o quant'altro (siti internet dedicati, numeri verdi di istituzioni qualificate) fornisca informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica.

Attreverso i medesimi strumenti, è previsto che vengano fornite informazioni utili per la promozione di azioni finalizzate al risparmio energetico.

Al momento non abbiamo notizie riguardo all'attivazione di questa sinergia. Appena ne sapremo di più in merito, ve ne daremo notizia.

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