Milano, 1 settembre 2010 - 00:00

Fiscalità della Tariffa onnicomprensiva: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

La risoluzione 88/E del 25 agosto 2010 precisa il regime fiscale delle Tariffe che incentivano gli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici.

Il chiarimento è stato richiesto dal GSE che ha formulato un quesito con queste premesse:

• l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007 ha fornito i chiarimenti relativi all’imposizione IVA sulla Tariffa incentivante del Conto energia,

• GSE eroga le Tariffe onnicomprensive per l’energia (non autoconsumata) di impianti eolici e a fonte rinnovabile non fotovoltaica, di potenza tra 1 kW e  1 MW.

Il GSE ha chiesto all’Autorità se la linea interpretativa fornita per il fotovoltaico possa essere seguita anche per le Tariffe onnicomprensive, nel caso di impianti fino a 20 kW posti al servizio dell'abitazione o della sede di un ente non commerciale.

La Risoluzione della Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole (entro i limiti indicati dal GSE), nonostante alcune differenze intrinseche tra i due incentivi. Infatti la Tariffa del Conto energia è un contributo a fondo perduto, mentre le Tariffe onnicomprensive sono dei corrispettivi.
In pratica, per la Tariffa onnicomprensiva l'esenzione viene stabilita con una netta limitazione rispetto alla taglia dell'impianto e all'utilizzo dell'energia prodotta, mentre la tariffa del Conto Energia è esentata dall'IVA sempre e comunque. Ecco il passaggio della risoluzione:
 
"Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilevanti ai fini IVA le “ (…) cessioni di beni (…) effettuate (…) nell'esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni (…)”.

Conseguentemente, si può affermare che essendo la tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia) la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola (...) ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.

Atteso che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (detta anche conto energia), si ritiene che la stessa non assuma rilevanza ai fini dell’IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw.

(...) Ne consegue che ai fini fiscali la tariffa percepita dai suddetti soggetti assume rilevanza solo ai fini delle imposte dirette, come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR."

 
Ai fini fiscali, dunque, la linea di demarcazione è stabilita rispetto all’utilizzo dell’energia: l’esenzione IVA vale per i piccoli impianti (fino a 20 kW) posti al servizio delle abitazioni o delle sedi di enti non commerciali.

Nota bene: nel brano riportato, è probabilmente dovuta ad un errore tecnico la dicitura “oppure di impianti di potenza fino a 20 kW”, che presupporrebbe l’esenzione IVA per tutti gli impianti fino a 20 kW. Pensiamo non trattarsi di un “oppure”, ma di un “purché”. Infatti, immediatamente  dopo, la Risoluzione definisce quando si presume comunque una attività commerciale assoggettata all'IVA:

 "... l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata configura sempre un’attività commerciale quando è effettuata da:

• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;

• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;

• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;

• soggetti che svolgono lavoro autonomo.

In tal caso, la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette."

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