Sono operative dal 10 settembre le regole semplificate per l’autorizzazione paesaggistica previste dal Dpr 9 luglio 2010, n. 139, ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Le norme sono immediatamente applicabili nelle Regioni a statuto ordinario, mentre quelle a statuto speciale devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 9 marzo 2011 (180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento).
La procedura semplificata riguarda gli interventi di lieve entità (sono 39 quelli previsti nell’allegato al decreto) in aree sottoposte a tutela paesaggistica (Parte III del Dlgs 42/2004), sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.
Occorre ricordare che per alcuni interventi indicati nell’allegato la procedura semplificata in ogni caso non si applica se l’intervento viene fatto in immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004.
Si tratta:
• delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
• le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
• dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Meno documenti
Con il procedimento semplificato basterà presentare al Comune solo una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda-tipo da un tecnico abilitato. La scheda va redatta secondo il modello di “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” prevista dal Dpcm 12 dicembre 2005.
Nella scheda andranno indicati:
• le fonti normative e di prassi della disciplina paesaggistica;
• lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
• la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
• oppure la compatibilità con i valori paesaggistici.
Dovranno anche essere indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore.
I tempi sono stretti
La domanda va presentata all'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) e la procedura si deve concludere entro 60 giorni, da intendersi complessivi, includendo anche il parere della Soprintendenza.
• In caso di parere positivo del Comune, espresso entro 30 giorni, l’ente invia la documentazione alla Soprintendenza che deve emanare il suo parere entro 25 giorni; se anche il parere del Soprintendente è positivo, il Comune rilascia nei successivi 5 giorni l’autorizzazione; se invece il parere della Soprintendenza è negativo, è la stessa Soprintendenza a inoltrare il diniego motivato all'interessato, dandone conoscenza all’Ente locale.
• In caso di parere negativo del Comune, l'ente ne dà comunicazione all'interessato che ha 10 giorni per fare le sue osservazioni (si sospendono i tempi del procedimento). Se il Comune non accoglie le osservazioni del richiedente conclude il procedimento rigettando la domanda. Alla conclusione del procedimento, l'interessato ha 20 giorni di tempo per fare "ricorso" al Soprintendente che nei successivi 30 giorni decide definitivamente. In questo caso, come visto, i tempi sono un po' più lunghi, viste le possibilità di fare ricorso.
Un pericolo per il paesaggio?
Nel regolamento è contenuta una disposizione che non mancherà di fare discutere: se il Comune si è espresso favorevolmente e la Soprintendenza non dà il suo parere entro i 25 giorni che le sono concessi, il Comune, scaduti i 60 giorni complessivi, fa a meno del parere del Soprintendente e adotta il provvedimento.
Immaginiamo i possibili danni al paesaggio dovuti a Soprintendenze che non riescono a smaltire in tempo le richieste, lasciando in pratica ai Comuni le decisioni.
Il ruolo della Soprintendenza
Riepiloghiamo il ruolo della Soprintendenza nell’ambito del procedimento. Il
parere del Soprintendente è:
• obbligatorio e vincolante se favorevole;
• obbligatorio e vincolante se non favorevole;
• obbligatorio e non vincolante se l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nel piano paesaggistico (articolo 4, comma 10, Dpr 139/2010).
I rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione
Come detto, la procedura si deve concludere entro 60 giorni, ma
non è previsto il silenzio-assenso.
Per cui, contro il silenzio dell’ente si dovrà fare ricorso al Tar (senza la necessità di diffidare prima l’ente ad adempiere) per fare accertare il proprio diritto e gli eventuali danni subiti.
I pannelli solari e fotovoltaici
Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici fino alla superficie di 25 m², salve le disposizioni più favorevoli del Dlgs 115/2008. La semplificazione però non si applica se l’area è in centro storico o è vincolata (articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs 42/2004 – vedi sopra).
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