È ufficiale, la Scia si applica anche all’edilizia
Il Ministero per la semplificazione ha chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce anche la Dia del Testo unico edilizia (articolo 22 Dpr 380/2001), escludendo i grossi lavori.
Dopo quelli del Ministero dello sviluppo e dell’interno per quanto di loro competenza, arriva con nota del 16 settembre 2010 il chiarimento più atteso. Per il Dicastero della semplificazione vale il dato letterale dell’articolo 49 della legge 122/2010, la norma che ha sostituito l’articolo 19 della legge 241/1990 sulla certificazione di inizio attività. La norma statale infatti, quando dice che ovunque ricorra, la Scia sostituisce la Dia, non ha escluso espressamente il settore dell’edilizia, come chiarito anche dai lavori parlamentari. La modifica, quindi, riguarda anche il Testo unico edilizia.
Ma la Scia non si può usare per tutti gli interventi edilizi. Per il Ministero rimangono esclusi i casi della cosiddetta “Super-Dia” (articolo 22, comma 3, del Dpr 380/2001), cioè quegli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire.
Si tratta di:
• interventi di ristrutturazione che portino a un edificio in tutto o in parte diverso da quello precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centro storico), comportino mutamenti della destinazione d'uso;
• interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
• interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
In caso di intervento su un bene sottoposto a vincolo (ambientale, paesaggistico o culturale), occorrerà avere il parere – positivo — dell’Ente che tutela il vincolo e allegarlo poi alla Scia. Non si può presentare la Scia al posto del parere sul bene vincolato.
La disciplina della Scia edilizia, come chiarita dal Ministero, a nostro parere, semplificherà alcuni ambiti del settore dell’edilizia ma caricherà sui professionisti (progettisti) il pesante fardello di assumersi il rischio delle opere edili. Questo perché alla Scia in edilizia andranno allegate le dichiarazioni e asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione (articolo 19, comma 1, legge 241/1990).
Il riferimento alle “asseverazioni” rimanda alle asseverazioni che secondo il Testo unico edilizia (articolo 23) devono corredare una Dia: dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e opportuni elaborati progettuali che asseveri che il progetto sia conforme agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e non in contrasto con le norme di sicurezza e igienico-sanitarie”.
In buona sostanza, la nuova disciplina sembra dire al professionista: parti subito con i lavori ma ti assumi la responsabilità dell’istruttoria e ti esponi ai controlli.
Questo porterebbe i professionisti ad attendere i 60 giorni prima di iniziare i lavori, di fatto vanificando la “celerità” del procedimento che le nuove norme volevano introdurre.
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