Milano, 14 ottobre 2010 - 00:00

Lombardia, la Scia edilizia sostituisce solo la Dia ordinaria

Se per Anci Toscana la Scia non si applica all’edilizia, per la Regione Lombardia invece la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la Dia, ma solo quella “ordinaria”.

Con un comunicato della Direzione generale territorio e urbanistica 8 ottobre 2010, la Regione, sulla scorta del recente chiarimento del Ministero della semplificazione (nota 16 settembre 2010), delinea l’operatività in Lombardia della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista dall’articolo 19 della legge 241/1990 come modificato dalla legge 122/2010.

La direzione territorio della Regione, probabilmente preoccupata di una estensione generalizzata della Scia in luogo della Dia in un territorio in cui la regola pressoché generale è quella della alternativa tra permesso di costruire e Dia, aveva sollecitato un parere al Ministero che, come è noto, ha sostenuto l’applicabilità della Scia anche all’edilizia. Ma con una serie di limiti.

Rassicurata dal parere ministeriale, la Regione precisa che la Scia non si applica alla Dia alternativa al permesso di costruire.

Facendo il punto sui titoli edilizi utilizzabili, la Regione chiarisce che dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore del regime della Scia) sono presenti i seguenti titoli abilitativi edilizi:

permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi (articolo 10, Dpr 380/2001, anche se sostanzialmente disapplicato in Regione) e per i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (articolo 52, comma 3-bis, Lr 12/2005);

• denuncia di inizio attività (Dia) alternativa al permesso di costruire, ad eccezione degli interventi soggetti a Scia, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e il mutamento di destinazione d’uso descritto sopra, che sono soggetti a permesso di costruire;

comunicazione libera al Comune asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’aticolo 6, comma 2, lettera a), Dpr 380/2001;

comunicazione libera al Comune (senza asseverazione) per le opere di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), Dpr 380/2001.

Il comma 2 dell’articolo 6 dice che sono soggetti a comunicazione libera al Comune i seguenti inteventi:

a) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo

spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La Scia invece si applica per tutti gli interventi non soggetti a comunicazione al Comune (articolo 6, Dpr 380/2001) o a permesso di costruire (articolo 10, Dpr 380/2001), in particolare per:

• tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non “liberalizzati” (comunicazione al Comune) o quelli che vadano oltre gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), Dpr 380/2001 che prevedono la sola comunicazione (apertura di porte interne o spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici);

• interventi di restauro e risanamento conservativo (gli interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili);

• interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, o che non rientrano nella fattispecie ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001.

Nel caso di interventi edilizi in zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla Scia deve essere allegato l’atto di assenso dell’Ente preposto a tutela del vincolo.

Nel caso di interventi edilizi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico (e sempre che gli interventi incidano sull’aspetto esteriore di luoghi ed edifici), i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico, come prevede la normativa lombarda. Quindi, se l’intervento è sotto la soglia di rilevanza alla Scia va allegato l’esame di impatto paesistico, se è sopra la soglia di rilevanza, prima di presentare la Scia va acquisito il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.

Infine, la Regione ha chiarito che la Scia non si applica agli interventi edilizi del “piano casa” (Lr 13/2009) che prevedono un regime derogatorio speciale che rimane in vigore.

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