Certificati bianchi, deroga per l'efficientamento degli impianti di riscaldamento centralizzati
Con la Delibera EEN 14/10, l'Autorità interviene a favore degli operatori che hanno realizzato interventi di efficientamento su impianti di riscaldamento centralizzati, predisponendo una deroga temporanea a quanto disposto dall'art. 12 delle Linee Guida.
La scheda tecnica n. 26, approvata il 12 aprile 2010, era stata salutata con un forte plauso dagli operatori del settore. La mancanza di una scheda tecnica dedicata alla quantificazione dei risparmi ottenuti dall'efficientamento delle caldaie centralizzate, nonostante tale intervento fosse previsto sin dalle prime consultazioni fatte dall’Autorità, rappresentava una lacuna vistosa nel contesto del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. L’unica opzione per chi realizzava interventi di questo tipo era il ricorso a progetti che prevedesso il metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo; un metodo di valutazione molto complesso e che prevede soglie minine di risparmio piuttosto elevate.
La scheda n. 26 aveva dato una risposta completa e intelligente a questo problema, allargando l’ambito di applicazione a qualunque sistema di riscaldamento e/o raffrescamento per usi civili, indipendentemente dalla tipologia di edificio, e tenendo conto anche degli eventuali sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
L'integrazione della scheda n. 26
Ma cosa accade a quei progetti avviati prima della sua approvazione e per cui era stato previsto il metodo di valutazione a consuntivo, ma la cui richiesta di certificazione e verifica dei risparmi non era stata ancora presentata? Per evitare di penalizzare gli operatori autori di tali interventi, l'Autorità ha previsto una deroga temporanea a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 delle "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1 dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica".
Il comma 3 dell'articolo 12, prevede che: "i soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima".
La deroga temporanea è concessa limitatamente agli interventi che abbiano iniziato a generare risparmi a partire dal 15 ottobre 2007. L'Autorità ritiene, infatti, che per gli interventi realizzati prima della stagione termica 2007/2008 gli operatori abbiano avuto a disposizione un tempo sufficiente per presentare richieste di verifica e certificazione con valutazione a consuntivo prima dell'approvazione della scheda tecnica n. 26.
A tale scopo, l'Autorità ha integrato la Delibera EEN inserendo, dopo il punto 7, il seguente punto: “di consentire agli operatori, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, commi 3 e 5, delle Linee guida, di presentare entro la data ultima del 31 gennaio 2011 richieste di verifica e certificazione relative ad interventi valutabili con la scheda tecnica n. 26 e che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007.”
Quindi solo gli interventi realizzati per l'efficientamento degli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento che hanno cominciato a generare risparmi a partire dal 15 ottobre 2007 possono adottare il metodo di valutazione analitica previsto dalla scheda 26, in luogo del metodo di valutazione a consuntivo.
Le rettifiche
Con la Delibera EEN 14/10, l'Autorità ha provveduto anche a rettificare errori materiali presenti nella scheda n. 26, nonchè nelle schede 21-bis e 22-bis. In specifico le rettifiche riguardano:
• al paragrafo n. 6 della scheda tecnica n. 26, per i parametri Perisc, Peacs, Peraffr, sostituire come unità di misura “[kWhe]” con “[kWe]”;
• al termine della definizione del parametro εf,R riportata al paragrafo n. 5 delle schede tecniche n. 21-bis e n. 22-bis, prima del punto, aggiungere le seguenti parole:
“(...) pari a:
— 2,7 per le zone climatiche A, B e C ;
— 3,0 per le zone climatiche D, E e F”.
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