Marche, le aree non idonee per il fotovoltaico a terra
Le Regioni cominciano ad attuare le linee guida nazionali per gli impianti a fonti rinnovabili. Le Marche hanno individuato le aree non idonee per il fotovoltaico a terra e dettato altre precisazioni procedurali in attuazione delle norme nazionali.
Le indicazioni sono contenute nella deliberazione dell’assemblea legislativa 13 settembre 2010, n. 13. Ai sensi delle linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010, punto 17.1) per accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Ricordiamolo: non un divieto generalizzato a installare qualsiasi tipologia di impianto, ma la individuazione di zone specifiche e delimitate in cui specifiche tipologie di impianti non possono essere realizzati. Tra l’altro il divieto generalizzato nonché le moratorie sono illegittime, come ha ricordato più volte la Corte Costituzionale.
In verità le linee guida “suggeriscono” alle Regioni (punto 17.2), prima di programmare l’indicazione delle aree non idonee, di attendere il decreto sul cosiddetto “burden sharing”, così che la tutela del paesaggio si armonizzi con le esigenze energetiche della Regione e la quota a suo carico di impianti a fonti rinnovabili.
Gli atti di programmazione a tutela dell’ambiente e del paesaggio stilati dalle Regioni devono essere “congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)”. “Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.”
L’indicazione di programmare dopo il decreto è comunque un suggerimento e non un obbligo. Al punto 17.3 infatti le linee guida specificano che in assenza del decreto le Regioni possono comunque individuare le aree non idonee, fermo restando che entro 180 dalla emanazione del decreto sul burden sharing “le Regioni dovranno coniugare il proprio atto di programmazione con quanto stabilito dal decreto “anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto”.
Le Marche non hanno atteso il decreto, almeno per il fotovoltaico.
È vietato installare in aree individuate come non idonee gli impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio gli impianti “ad inseguimento”, che sono quelli che si spostano “seguendo” il movimento del sole).
Sono esclusi dal divieto:
• gli impianti fotovoltaici collocati sulle superfici esterne degli edifici o su elementi di arredo urbano (ad esempio, i lampioni) (articoli 2 e 5 del Dm 19 febbraio 2007);
• gli impianti fotovoltaici inferiori a 1 MW che si trovano in aree classificate dai regolamenti edilizi comunali come zone produttive "D".
Nell’allegato I alla delibera si trova l’indicazione puntuale di tutte le aree. I Comuni, entro 60 giorni devono individuare cartograficamente le aree (cioè a disegnare le mappe delle zone). Per le zone dove non è possibile eseguire tale operazione, valgono le indicazioni dell’allegato I.
Nell’allegato II oltre ad alcune precisazioni sulle modalità per individuare le aree non idonee, si trovano altre indicazioni procedurali che sono diretta attuazione delle linee guida.
Coinvolgimento dei cittadini
Le linee guida non prevedono un coinvolgimento del pubblico nelle fasi di autorizzazione unica o anche di Dia per impianti a fonti rinnovabili.
Le Marche ritengono invece che un coinvolgimento ci debba essere e stabiliscono che nel caso di avvio di un iter procedurale (a quanto pare di capire non solo in caso di autorizzazione unica, ma anche di Dia), copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul sito internet e nell'albo pretorio dell'autorità competente per almeno trenta giorni.
Chi ha un interesse giuridicamente rilevante connesso con la realizzazione del progetto può depositare memorie ai sensi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento (articolo 9, legge 241/1990). Tali soggetti possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare se sono pertinenti all'oggetto del procedimento (articolo 10, legge 241/1990).
Le Marche precisano che questo obbligo non si applica se il procedimento prevede la VIA.
Garanzie sulla dismissione dell’impianto fotovoltaico
Le linee guida nazionali hanno previsto che il proponente debba presentare apposita cauzione a garanzia dei lavori di dismissione dell’impianto a fine vita e di messa in pristino dei luoghi. La norma appare di grande importanza nel caso del fotovoltaico a terra, specie se collocato in aree agricole.
Le Marche prevedono che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato, da rivalutarsi ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata.
All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione unica o di Dia, il soggetto deve impegnarsi a firmare al momento dell’inizio dei lavori il contratto fideiussorio secondo queste tariffe:
• 100 €/kWp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
• 70 €/kWp negli altri casi.
Contenuti minimi della domanda: ulteriore documentazione per l’impianto fotovoltaico
Le linee guida prevedono (punto 13) i documenti minimi che la domanda di autorizzazione deve contenere ma stabiliscono che le Regioni possono prevedere documenti ulteriori.
Le Marche hanno disposto ulteriori informazioni che il proponente o il proprietario del terreno devono autocertificare, e cioè:
• valore complessivo dell'opera;
• impegno a non utilizzare prodotti tossici e diserbanti nella manutenzione dell'area e dell'impianto;
• nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti dal Piano di sviluppo rurale, dichiarazione che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso derivanti dal finanziamento ottenuto, che siano incoerenti con la realizzazione dell'impianto;
• impegno del proprietario del terreno a non fare ricorso a incentivi di sostegno all'agricoltura;
• dichiarazione che il terreno non è stato oggetto di colture certificate almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.
Inoltre il progetto dell’impianto dovrà contenere il conto economico dell'intervento (allegato 2 linee guida nazionali).
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