Milano, 3 dicembre 2010 - 00:00

Nuovo Dlgs Rinnovabili, alcune precisazioni

In rete (e tra gli operatori) circola qualche confusione in merito ai tempi e modalità applicative del Decreto di recepimento della Direttiva ‘rinnovabili’. Cerchiamo di fare un primo punto della situazione.

Lo schema di Dlgs ha avuto il primo via libera del Consiglio dei ministri il 30 novembre 2010.

Quando diventerà operativo il decreto?

La prima cosa da ricordare è che si tratta di un provvedimento che è stato delegato dal Parlamento al Governo attraverso la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (So n. 138 alla Gu 25 giugno 2010 n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009).

L'istituto della legge delega e del decreto legislativo è regolato dalla Costituzione all’articolo 76. La delega è esplicitata attraverso una legge ordinaria, approvata quindi dal Parlamento attraverso il normale iter procedurale (non è ammesso l'uso di decreti legge o il ricorso alla fiducia, per impedire che il Governo si sostituisca integralmente al Parlamento e legiferi senza controllo. La delega è affidata al governo nella sua collegialità (cioè al Consiglio dei ministri e non ad un singolo ministro). Nella legge delega devono essere fissate obbligatoriamente alcune indicazioni, che sono: un oggetto definito, il tempo massimo entro il quale promulgare il decreto legislativo e una serie di principi e criteri direttivi ai quali il decreto legislativo deve attenersi. Infine la legge delega può stabilire una serie di norme procedurali che impongono al Governo di sottoporre lo schema del decreto a determinati organi competenti (pareri obbligatorii ma non vincolanti).

La legge delega del giugno scorso – nota come legge Comunitaria 2009 – ha attribuito numerose deleghe al Consiglio dei Ministri, tra cui quella inerente la materia “rinnovabili”, che costituisce l’oggetto della delega stessa. La scadenza della delega è il 5 dicembre 2010, data prevista dall’Europa come termine ultimo per il recepimento della direttiva su quel tema. Dunque l’approvazione dal Consiglio dei Ministri  del 30 novembre è certamente da intendersi come definitiva, fatte salve le norme procedurali che possono anche ‘sforare’ dai termini (parere non vincolante delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni).

Se l’approvazione non fosse definitiva, il 5 dicembre (o meglio il 6 dicembre, trattandosi di una domenica) la delega risulterebbe scaduta e l’intera materia tornerebbe nelle mani del Parlamento. 

Possiamo dunque considerare che il testo uscito dal Consiglio dei Ministri sia quello definitivo, salvo correzioni formali che possono intervenire prima della pubblicazione in Gazzetta. 

Nota bene: fino alla ratifica formale definitiva costituita dall’avvio alla pubblicazione, il provvedimento porta comunque il nome di “schema di decreto...”. Questo talvolta induce in errore gli operatori, abituati a confrontarsi con diverse sucessive bozze dei testi di legge. 

Resta comunque vero che l’entrata in vigore del provvedimento sarà quello della data di pubblicazione (sempre incerta, ma comunque più o meno prevedibile). Sarà a partire da quel giorno che andranno calcolati i tempi di applicazione del provvedimento.

Cosa entra in vigore immediatamente

Alcune disposizioni contenute nel Dlgs diventeranno immediatamente operative al momento della pubblicazione.

Ecco un elenco delle principali, alle quali  la redazione di Nextville dedicherà i primi focus di approfondimento nelle pagine del sito, dandone comunicazione con news tempestive (fino ad allora, per i contenuti di massima, si faccia riferimento alla precedente news “Nuova direttiva rinnovabili”, riportata nei Riferimenti).

Procedura abilitativa semplificata e possibilità delle Regioni di ampliarla agli impianti fino a 1 MW (art. 6);

• Ridefinizione degli obblighi in materia di rinnovabili per gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione rilevante (art. 9);

• Ridefinizione dei tempi dell’Autorizzazione unica (art. 5);

• Nuove misure e specifiche in materia di geotermia a media e alta entalpia (art. 7);

• Criteri per il trasferimento delle informazioni relative alla certificazione energetica degli edifici in sede di compravendita e locazione (art. 11);

Nota bene: i coefficienti moltiplicativi dei Certificati Verdi e le Tariffe onnicomprensive restano congelati ai valori stabiliti dalle relative tabelle, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2012 (art. 23).

Cosa entra in vigore decorso un anno dalla data di pubblicazione del Dlgs

• Limiti al fotovoltaico in terreni agricoli (art. 8);

• Obbligo di rispetto da parte degli impianti IAFR  dei requisiti tecnici esposti nell’allegato 2 per avere diritto agli incentivi statali (art. 8)

Cosa richiede un ulteriore decreto applicativo

Questi i tempi dei decreti applicativi richiamati dal Dlgs, a partire dalla data di entrata in vigore:

Certificati Verdi, riordino dei regimi di sostegno per impianti che entrano in funzione dopo il 31/12/2012 (art. 22): entro un anno sono richiesti decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Nota bene: tutta la materia inerente i Certificati Verdi, comprese le disposizioni transitorie, verrà esaminata successivamente.

• Prescrizioni per impianti con sonde geotermiche per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici: entro tre mesi  è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata (art. 6-bis);

• Riordino degli oneri economici e finanziari e delle garanzie richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio e il rilascio degli incentivi agli IAFR: entro il 31 dicembre 2012 è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della semplificazione, d’intesa con la Conferenza Unificata (art. 10);

•  Incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale: entro 120 giorni  è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali (art. 19);

• Nuovi incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni: entro un anno sono richiesti decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata (art. 26).