Milano, 12 dicembre 2010 - 00:00

L'Emilia Romagna individua le aree idonee per il fotovoltaico a terra

Con la Deliberazione assemblea legislativa 6 dicembre 2010 n. 28, la Regione Emilia Romagna discliplina l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi.

Secondo il parere della Regione, "benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia pulita, utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare del tutto priva di impatto sull'ambiente come nel caso in cui sia realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi". Ha ritenuto perciò opportuno fornire una prima individuazione delle aree e dei siti idonei, attraverso la Deliberazione n. 28 che costituisce una "anticipazione" delle Linee guida regionali in fase di definizione e che si occuperanno di regolamentare anche altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili, come eolico, biomassa, biogas e idroelettrico.

Le aree non idonee

Gli impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi non possono essere installati:

• nelle zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) e nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione

Per ulteriori specifiche vedi Deliberazione nei Riferimenti

• nelle zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della legge 394/1991 nonché della Lr 6/200

L'articolo 12 della legge 394/1991 individua le zone A come  le riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; le zone B sono le riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.

A livello regionale, l'articolo 25 della Lr 6/2005 individua la zona A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e la zona B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. Per ulteriori informazioni vedi Deliberazione nei Riferimenti. 

• nelle aree incluse nelle Riserve naturali istituite ai sensi della legge 394/1991 nonché della Lr 6/200

Per ulteriori specifiche vedi Deliberazione nei Riferimenti

• le aree forestali, così come definite dall'articolo 63 della Lr 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla direttiva 92/43/Cee (Siti di importanza comunitaria) e alla direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della legge 394/1991 nonché della Lr 6/2005.

Per ulteriori specifiche vedi Deliberazione nei Riferimenti

• le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 79/409/Ce (Zone di protezione speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

Per ulteriori specifiche vedi Deliberazione nei Riferimenti

Le aree idonee

Gli impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi possono essere installati:

• nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 del Ptpr), solo se l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;

in una serie di altre zone (come per esempio le zone di particolare interesse paesaggistico—ambientale, i dossi di pianura, ecc.) solo se l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 kW più 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 MW per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico-testimoniale e archeologico che caratterizzano le zone prese in considerazione.

Per ulteriori specifiche vedi Deliberazione nei Riferimenti

• le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1.200 metri (articolo 9, comma 5, del Ptpr), solo se l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

• le aree agricole, non rientranti nelle aree non idonee, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (Doc), a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), a denominazione di origine protetta (Dop), a indicazione geografica protetta (Igp) e a indicazione geografica tipica (Igt) solo se la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 kW più 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 MW per azienda;

• le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;

L'articolo 12 della legge 394/91 individua le aree C come "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità".

L'articolo 25 della Lr n. 6/2005 individua la zona C come "di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale.

• le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della legge 394/1991 nonché della Lr 6/2005 solo se la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 kW più 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 MW per richiedente.

L'articolo 12 della legge 394/1991 individua le aree D come "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori"

L'articolo 25 della Lr 6/2005 individua la zona D come "corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco".

Ancora altre aree ubicate in zona agricola sono considerate idonee, ma con distinguo e precisazioni che sarebbe troppo lungo qui riportare. Rimandiamo perciò alla Deliberazione presente nei Riferimenti.

Infine, nella medesima Deliberazione, si fa riferimento anche all'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, disponendo che "sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW".

Gli impianti esentati

I criteri di localizzazione su esposti non si applicano:

• agli impianti i cui procedimenti autorizzativi siano già conclusi alla data di approvazione del provvedimento (6 dicembre 2010);

• agli impianti i cui procedimenti autorizzativi siano già stati avviati alla data di approvazione del provvedimento;

• agli impianti che, alla data di approvazione del provvedimento, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

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