Scambio sul posto, regole per i conguagli 2010 e 2011
Contestualmente all'"ordine" di erogare i conguagli arretrati del 2009, l'Aeeg interviene a disciplinare le modalità con cui calcolare e saldare i conguagli dell'anno in corso e dell'anno prossimo (Delibera ARG/elt 226/10).
Sullla base di numerose lagnanze pervenute, l'Autorità ha effettuato una istruttoria conoscitiva, arrivando alla conclusione che il meccanismo dello Scambio sul posto non ha ben funzionato nella parte relativa ai conguagli del Contributo in conto scambio. Ciò è dovuto a due ordini di motivi:
• sostanziale ritardo da parte delle imprese distributrici e delle imprese di vendita nel fornire al GSE i dati necessari a fare i calcoli,
• ritardo da parte del GSE nell'implementare i portali informatici idonei alla trasmissione di tali dati.
L'Autorità ha quindi deciso di intervenire con alcune rigide regole semplificatorie per garantire agli utenti dello Scambio sul posto tempistiche certe nell'ottenimento dei conguagli.
Tali nuove regole, che vanno anche a modificare il Testo integrato Scambio sul posto (TISP, delibera ARG/elt 74/08) possono essere così riassunte:
Acconti, saldi e valori del Contributo in conto scambio
• l'acconto del Contributo in conto scambio va pagato in anticipo;
• vanno previste condizioni che facilitino l'erogazione dei saldi: ad esempio facendo coincidere il saldo di un periodo con l'anticipo del periodo successivo;
• il calcolo del valore dell'acconto va basato sul conguaglio dell'anno o degli anni precedenti (transitoriamente, in attesa di avere i dati necessari, si può procedere mediante formule convenzionali medie).
Tempi delle informazioni al GSE e tempi delle erogazioni agli utenti
L'Autorità dà precise indicazioni affinché la imprese di distribuzione e di vendita forniscano al GSE i dati necessari ai calcoli. Rispetto al conguaglio 2010 tali dati andranno forniti entro il 31 marzo 2011. Rispetto al conguaglio 2011 i dati andranno forniti entro il 31 marzo 2012.
In verità la richiesta è che venga reso disponibile entro quelle date il 99% dei dati, e il rimanente entro i rispettivi mesi di giugno.
Ciò premesso, il GSE dovrà provvedere a effettuare il saldo del conguaglio agli utenti:
• entro il 30 giugno 2011 per quanto riguarda l'anno 2010;
• entro il 30 giugno 2012 per quanto riguarda l'anno 2011.
In questo caso, la richiesta è che venga saldato entro quelle date il 96% degli utenti, e il rimanente entro i rispettivi mesi di settembre.
La semplificazione per il calcolo degli oneri sostenuti dal'utente
Una delle complicazioni che ha impedito il veloce trasferimento dei dati al GSE risiede nel conteggio dell'energia effettivamente prelevata dall'utente nell'anno considerato. Infatti, a causa di anticipi o conguagli nella fatturazione, non sempre i quantitativi espressi in bolletta in un certo periodo corrispondono a effettivi utilizzi di energia nello stesso periodo.
L'Autorità taglia la testa al toro, imponendo che il calcolo degli oneri sostenuti sia identico alle bollette emesse nell'anno solare di riferimento.
L'articolo 4 del Testo integrato (Delibera Autorità energia 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08), al punto c) diventa quindi:
"c) l'onere sostenuto dall'utente dello scambio, espresso in €, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, (OPR) relativo all'anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al Gse, qualora esplicitamente richiesto ed è pari alla somma dei totali delle bollette emesse nell'anno solare di riferimento. Nel caso in cui l'utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva, l'onere OPR sostenuto dall'utente dello scambio viene espresso in € al lordo dell'Iva e delle accise. In tutti gli altri casi, l'onere OPR sostenuto dall'utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell'Iva."
Pagine correlate
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Delibera Autorità energia 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10
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Delibera Autorità energia 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 - TISP
in Nextville (Norme e interpretazioni)
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Come funziona lo Scambio sul posto
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