Conto energia 2011, previsti indennizzi per i ritardi nella connessione
Con la delibera ARG/elt 225/10, che integra e modifica la delibera ARG/elt 181/10, l’AEEG definisce l’entità degli indennizzi nei casi in cui i ritardi nella connessione alla rete comportino la perdita della tariffa incentivante.
Ricordiamo che le tempistiche e le procedure per la connessione alla rete degli impianti sono regolate dal Tica (Testo Integrato delle Connessioni Attive, delibera ARG/elt 99/08), che prevede anche sanzioni per il gestore di rete che non rispetta i tempi previsti. Ma se i ritardi nella connessione hanno come conseguenza anche una perdita della tariffa Conto energia, allora si applica quanto previsto dall’articolo 18 della delibera ARG/elt 181/10, così come integrata dalla nuova ARG/elt 225/10.
Il soggetto responsabile dell’impianto, in seguito alla comunicazione da parte del GSE di ammissione alla tariffa incentivante, può presentare al gestore di rete la richiesta di erogazione dell’indennizzo. Il valore e le modalità di calcolo dell’indennizzo variano a seconda che i giorni lavorativi di ritardo siano più o meno di 25.
Sono inoltre stabiliti dei termini massimi per l’erogazione dell’indennizzo:
• per importi fino a 2.000 euro, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta;
• per importi superiori a 2.000 euro, i primi 2.000 entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la differenza (se positiva) tra il 40% dell’indennizzo e 2.000 euro entro 90 giorni e la parte rimanente entro tre anni in rate annuali.
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