Impianti fotovoltaici a terra, il Piemonte si adegua alle Linee guida nazionali
Dopo l'Emilia Romagna, anche il Piemonte ha pubblicato sul Bur del 16 dicembre scorso la Deliberazione che individua le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e che è entrata in vigore il 17 dicembre 2010.
Con la legge regionale 18/2010, la Regione Piemonte aveva disposto la sospensione delle procedure autorizzative relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni compresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221.
Secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per l'Autorizzazione Unica, le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrebbero essere individuate nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing assegnati alla regione medesima. Tuttavia, sempre le Linee guida nazionali, prevedono che, in attesa dell'emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di burden sharing, le regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione delle misure e degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal burden sharing stesso.
La Regione Piemonte, considerato il numero sempre più elevato di richieste di autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" di grande potenza e di notevole occupazione di suolo, ha ritenuto opportuno superare la sospensione delle procedure autorizzative disposta dalla Lr 18/2010 e procedere tempestivamente ad una prima individuazione delle aree inidonee alla localizzazione della fonte solare fotovoltaica, pur non essendo stata ancora ad essa assegnata la quota di burden sharing.
Le aree non idonee
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183, la Regione Piemonte ha individuato come non idone le seguenti tipologie di aree:
• Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale
Ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), la Regione Piemone ha individuato le seguenti aree come ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale su cui non è possibile installare impianti fotovoltaici a terra:
— siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'Unesco, comprese le aree interessate dai progetti di candidatura a siti Unesco;
— le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'articolo 10, comma 4 del Dlgs 42/2004 (i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, le pubbliche piazze, vie, e strade ed altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico, ecc.);
— le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del Dlgs 42/2004, comma 1 lettera a) "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali" e lettera b) "le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune.";
— le vette e crinali montani e pedemontani;
— i tenimenti dell'Ordine Mauriziano.
Per maggiori informazioni vedi la deliberazione nei Riferimenti.
• Aree protette
Le aree protette, sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale, sono inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
Per maggiori informazioni vedi la deliberazione nei Riferimenti.
• Aree agricole
Sono inidonei:
— i terreni classificati dai Prgc vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo;
— le aree agricole destinate alla produzione di prodotti Docg e Doc;
— i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.
Per maggiori informazioni vedi la deliberazione nei Riferimenti.
• Aree in dissesto idraulico e idrogeologico
Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico (aree comprese all'interno della fascia fluviale A e B, le aree soggette a valanghe, ecc.). Per maggiori informazioni vedi la deliberazione nei Riferimenti.
Aree di attenzione
La Regione ha individuato anche le cosiddette aree di attenzione, e cioè aree soggette a dispositivi di tutela paesaggistica che presentano però notevoli estensioni "tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici a terra e/o aree degradate o compromesse da attività antropiche in cui inserire tali impianti". L'installazione di impianti fotovoltaici in queste aree sarà "possibile assicurando l'assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela".
Per conoscere l'elenco di tali aree vedi la Deliberazione nei Riferimenti.
Gli impianti esentati
I criteri di localizzazione su esposti non si applicano:
• alle procedure autorizzative in corso concernenti impianti fotovoltaici a terra da realizzarsi in zone diverse da quelle di esclusione indicate al paragrafo 3.3 dalla Relazione programmatica dell'energia approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221;
• alle procedure autorizzative di competenza comunale la cui istruttoria risultava conclusa positivamente alla data del 5 agosto 2010, data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18.
Pagine correlate
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Dgr 14 dicembre 2010, n. 3-1183
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Le linee guida nazionali sull'Autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili
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