Milano, 28 dicembre 2010 - 00:00

Iva al 10% per il cippato destinato alla produzione di calore

Alla vendita di cippato da legno vergine, destinato esclusivamente alla combustione per la produzione di calore, si applica l’Iva ridotta al 10%.

Questa importante novità è contenuta nel Parere dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2010, prot. 954-177983/2010. Nel rispondere ad un quesito specifico inoltrato da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, del cippato utilizzato per combustione, l’Agenzia delle entrate “ritiene che il prodotto possa essere considerato quale  'legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili', da classificare al codice NC 4401 1000”.

In base a tale classificazione, quindi, l’Agenzia delle entrate “ritiene che alla cessione, del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che, al punto 98, richiamando la voce 44.01, menziona espressamente ‘legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura’.”

Il cippato a cui è applicabile l’Iva ridotta  può provenire da diverse qualità di legname (non soltanto conifere). Ma deve essere un cippato “non trattato chimicamente, derivante dalla sminuzzatura e spezzettatura, mediante apposite macchine cippatrici da destinare esclusivamente alla combustione per la produzione di calore”.

In un altro punto del Parere dell’Agenzia si specifica che tale cippato, con aliquota agevolata, può essere destinato “alla fornitura e distribuzione di calore ai consumatori attraverso reti di teleriscaldamento”.

Il nuovo Parere dell’Agenzia è particolarmente importante, dal momento che ribalta una precedente risoluzione della medesima Agenzia (Risoluzione n. 124/E del 6 maggio 2009), in cui era stata fornita un’interpretazione del tutto diversa.

La risoluzione n. 124/E, infatti, sulla base di test effettuati dai laboratori chimici dell’Agenzia delle dogane (soggetto responsabile dell’inquadramento doganale dei prodotti), aveva definito il  cippato di legno  come “legno in piccole placche o in particelle, di conifere”. Conseguentemente, il cippato utilizzato per usi energetici risultava “non riconducibile ad alcun punto della tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972” e “pertanto, alla cessione del prodotto (...)” riteneva fosse “applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento”.

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