Rinnovabili, l'approvazione del Pear fa ripartire i tempi per l'autorizzazione
L'approvazione del Piano energetico regionale durante un procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili, comporta integrazione della documentazione e nuovi termini per la decisione finale da parte della Regione
Lo ha deciso il Tar Sicilia 14 dicembre 2010, n. 14274 cambiando parere rispetto a una precedente decisione dello stesso Collegio (Tar Sicilia 28 luglio 2010, n. 9042).
I giudici siciliani, nel respingere il ricorso di una società contro il silenzio dell'amministrazione regionale, pur considerando come perentorio il termine di 180 giorni per concludere il procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 — termine non derogabile dalle Regioni — tuttavia hanno ritenuto che poiché nelle more del procedimento autorizzatorio è intervenuta l'approvazione del Piano energetico regionale, che ha determinato l'obbligo per il proponente di integrare la documentazione, dalla presentazione dell'integrazione dei documenti decorre un nuovo termine per provvedere, distinto dall'originario, "idoneo a restituire all’amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale" (cioè i 180 giorni).
Il Tar, quindi, aderisce all'indirizzo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dettato con sentenza 28 giugno 2010, n. 965.
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Tar Sicilia 14 dicembre 2010, n. 14274
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Tar Sicilia 28 luglio 2010, n. 9042
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Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana 28 giugno 2010, n. 965
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