Ritenuta sui bonifici: un chiarimento rispetto ai Consorzi
Con la Risoluzione del 04/01/2011 n. 2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione dei Consorzi d'impresa rispetto alle ritenute 10%. E' chiaro il loro diritto di trasferirle alle imprese interessate, assai meno chiaro come farlo in pratica.
Si tratta dell'applicazione dell’art. 25 del Dl n. 78 del 2010, secondo il quale le banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare una ritenuta del 10% sui bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica (vedi Riferimenti).
Una Confederazione ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate, considerando che attualmente la ritenuta viene effettuata nei confronti dei Consorzi, che fatturano gli interventi ma esclusivamente come intermediari delle imprese che rappresentano.
La Confederazione ipotizza che i Consorzi possano trasferire le ritenute subite ai consorziati che hanno materialmente eseguito gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, in modo che questi le scomputino dalle proprie imposte. E ritiene che la scelta del Consorzio di trasferire le ritenute possa risultare da un verbale del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo o da altro atto equipollente.
L'Agenzia delle Entrate accetta questa interpretazione, sottolineando che il Consorzio è strumento organizzativo dell’attività delle imprese consorziate, il che comporta che il Consorzio medesimo non deve conseguire l’utile (né correre l’alea) dell’opera, ma deve risultare “neutrale” rispetto al risultato, in utile o in perdita, dell’affare. Infatti i ricavi dell'operazione vengono immediatamente ripartiti tra le aziende interessate e non entrano nel bilancio del Consorzio stesso, che è costituito esclusivamente dalle quote associative dei consorziati e dai costi d'esercizo del consorzio.
L'Agenzia ritiene pertanto che le ritenute subite dai Consorzi di imprese per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possano da questi essere trasferite ai singoli Consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori. La volontà di effettuare il trasferimento deve comunque risultare da un atto di data certa, ad esempio il verbale del Consiglio di amministrazione, oppure risultare dallo stesso atto costitutivo del Consorzio.
Resta comunque di difficile interpretazione come tale trasferimento debba avvenire, in che tempi e con quali modalità. Saremo lieti di pubblicare i suggerimenti contabili e fiscali di esperti che hanno già affrontato il tema.
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