Milano, 7 gennaio 2011 - 00:00

Detrazioni 36 e 55%, benefici limitati per gli ampliamenti del Piano casa

Con la Risoluzione n. 4/E del 04/01/2011, l'Agenzia delle Entrate precisa che le spese per gli interventi di ampliamento previsti dal Piano casa sono detraibili solo se riferibili alla parte preesistente.

Il Piano Casa, introdotto dall’art. 11 del Decreto legge 112 del 2008,  permette al singolo cittadino di effettuare interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione della propria abitazione, in deroga ai Piani Regolatori locali.

La norma prevede la possibilità di ampliare gli edifici fino al 20% in più del loro volume o della superficie coperta; fino al 30% per quelli antecedenti al 1989, da abbattere e ricostruire per adeguarli agli standard energetici e di sicurezza; fino al 35% nel caso di ricostruzione con tecniche di bioedilizia o con l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

In base all'accordo sottroscritto tra Stato e Regioni il 31 marzo 2010, le Regioni si sono impegnate ad approvare proprie leggi in materia urbanistica contenenti gli specifici aumenti di volumetria o la possibilità di demolizione e ricostruzione. Per maggiori informazioni vedi Politiche Regionali nei Riferimenti.

Possono questi ampliamenti usufruire della detrazione Irpef del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Legge n. 449 del 1997, art. 1) e della detrazione del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti)?

A questa domanda ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E, precisando che:

• in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con ampliamento, non è possibile usufruire delle detrazioni "in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione".

• in caso di ristruttazione senza demolizione dell'immobile, ma con ampliamento, è possibile accedere alle detrazioni "solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione".

L'Agenzia delle Entrate si era già espressa in merito con le Circolari n. 36/E del 2007 e 39/E del 2010, dove aveva specificato che "nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo (per la riqualificazione energetica degli edifici — detrazione 55% ndr) solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento".

Si è trattato di ribadirlo per l'attuazione del Piano casa e per la detrazione Irpef del 36%.

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