Lazio e Basilicata recepiscono le Linee guida nazionali per l'Autorizzazione Unica
La scadenza per il recepimento era il 31 dicembre scorso. A differenza di altre regioni, la Basilicata e il Lazio si sono mosse in tempo: la prima applicando quanto disposto dalle Linee guida nazionali, la seconda concedendo soglie di potenza piu alte.
Lazio
Con la Delibera della Giunta regionale 19 novembre 2010, n. 520 la Regione ha disposto di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) anche per i procedimenti in corso. Non ci resta dunque che rimandare i nostri lettori alle pagine del sito dedicate alle Linee guida per l'Autorizzazione Unica (vedi Riferimenti).
Basilicata
Con la Delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2010, n. 2260 la Regione indica le modalità e le procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear), con particolare riferimento al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianti su terraferma per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica
L'articolo 4 della Delibera elenca quali sono le tipologie di impianti soggetti ad Autorizzazione Unica:
• impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva superiore a 1.000 kW;
• impianti solari termodinamici;
• impianti fotovoltaici con potenza nominale complessiva superiore a 1.000 kW;
• impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata superiore a 999 kWe ;
• impianti idroelettrici con potenza elettrica installata superiore a 250 kW.
Interventi soggetti a Denuncia inizio attività (Dia/Scia)
L'articolo 5, definisce invece quali sono gli impianti soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività:
• impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva non superiore a 1.000 kW;
• impianti fotovoltaici classificati come non integrati con potenza nominale complessiva non superiore a 1.000 kW;
• impianti fotovoltaici di qualunque taglia e tipologia classificati per autoconsumo. Gli impianti per autoconsumo realizzati a terra con un rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, non inferiore ad 1/10 devono sottostare ai limiti prescritti per le aree indicate nell'appendice A del Pear al paragrafo 2.2.2 ai punti "i" ed "ii";
• impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata non superiore a 999 kW e/o potenza termica installata non superiore a 3.000 kW;
• impianti idroelettrici con potenza elettrica installata non superiore a 250 kW.
Sono soggetti a Dia anche alcuni interventi che riguardano rifacimenti, varianti non sostanziali, eventuali opere per la connessione alla rete elettrica, ecc. (Per maggiori informazioni, vedi Delibera nei Riferimenti).
Interventi soggetti a semplice comunicazione
All'articolo 6, troviamo invece quali sono gli interventi soggetti a semplice comunicazione:
• gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
• gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici residenziali con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 definiscono invece quali sono le regole da seguire per la presentazione della domanda di Autorizzazione Unica; quali debbano essere i suoi contenuti e le sue fasi di istruttoria. In allegato alla Delibera si possono trovare anche i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda e le Linee guida tecniche per la progettazione di grandi impianti (per maggiori informazioni, vedi Delibera nei Riferimenti).
Una precisazione importante
Le soglie di potenza previste dalla Basilicata non rispettano quelle indicate nelle Linee guida nazionali; per contro sono in linea con quanto disposto dallo Schema di Dlgs recante attuazione della Direttiva 2009/28/Ce in materia di energie rinnovabili, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 2010 e attualmente in fase di consultazione presso le Commissioni parlamentari. La sua approvazione definitiva è prevista per la fine di questo mese, ma ad oggi non è ancora legge dello Stato.
Non rispettando quanto disposto dalle Linee guida, le soglie di potenza previste dalla Regione possono essere dichiarate illeggittime. Potrebbero essere leggittime quando il Dlgs rinnovabili sarà approvato. Tuttavia, potrebbe essere ritenuto illegittimo anche emanare una norma regionale in linea con una norma statale non ancora approvata, perchè in fase di consultazione.
È altrettanto evidente che dal 15 gennaio 2011 (entrata in vigore delle Linee guida lucane) chi vorrà costruire un impianto in Basilicata potrà già usufruire della DIA anche per soglie di potenza superiori a quelle previste dalla normativa statale. Risultato: un altro pasticcio, simile a quello procurato dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 2008, n. 31 della Regione Puglia; come nel caso lucano, la norma pugliese consentiva la presentazione della semplice Dia al posto dell'autorizzazione unica per una serie di impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idraulico, a biomassa) fino alla soglia di 1 MWe, soglia superiore a quella prevista dalla normativa statale.
Con la sentenza 26 marzo 2010, n. 119 la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l'articolo 3 della Lr 21 ottobre 2008, n. 31. Non è escluso che la stessa cosa possa accadere con gli articoli 4 e 5 della Dgr 29 dicembre 2010, n. 2260.
Il "pasticcio" pugliese fu risolto con la cosiddetta norma "salva-Dia". Come si regolerà il legislatore nazionale nel caso in cui anche la norma lucana venga dichiarata illeggitima? Vi terremo informati.
Vi ricordiamo che i diversi iter autorizzatori degli IAFR e le novità dello schema della direttiva Rinnovabili sono oggetto di un seminario della Formazione Energia di Nextville.
Milano, 21 Febbraio 2011.
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