Garanzie finanziarie, il TAR sospende delibere 125/10 e 173/10
Con una serie di ordinanze depositate in segreteria il 13 gennaio, il Tar Lombardia, Milano, sez. III sospende in via cautelare due importanti delibere Aeeg (ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10).
Nei mesi scorsi, decine di operatori del settore delle rinnovabili avevano presentato ricorso al Tar Lombardia contro la delibera ARG/elt 125/10, che dal 4 agosto 2010 aveva modificato in più punti il Testo integrato delle connessioni attive (Tica), delibera ARG/elt 99/08.
Uno dei punti più contestati della delibera 125/10 riguardava l’obbligo per il richiedente di presentare al gestore di rete, all’atto dell’accettazione del preventivo e nel caso di richieste di connessione in linee o aree “critiche”, determinate garanzie finanziarie (sotto forma di depositi cauzionali o di fideiussioni bancarie).
Gli importi delle garanzie individuati dalla delibera erano pari a:
• 20.250 €/MW nei casi di connessioni alla reti ad alta e altissima tensione;
• 60.000 €/MW nei casi di connessioni alla reti in media tensione;
• 110 €/kW nei casi di connessioni alla reti in bassa tensione.
Ma non solo: era previsto che non venissero restituti i depositi cauzionali versati (e analogamente le fideiussioni venissero escusse), in tutti casi di decadenza del preventivo per la connessione. Ebbene, il Tica prevedeva che tra i possibili casi in cui il preventivo per la connessione poteva decadere, c’era anche l’esito negativo del procedimento autorizzativo (art. 33.4 del Tica).
Era questo il punto più debole della delibera 125/10 e ad esso probabilmente si riferisce l’ordinanza del Tar nel sottolineare “elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall’imputabilità dell’insuccesso dell’iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al "corrispettivo" contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime”.
In aggiunta alla delibera ARG/elt 125/10, il Tar ha sospeso anche la ARG/elt 173/10 (“Definizione delle aree critiche e linee critiche in alta e altissima tensione”), strettamente legata all’introduzione delle garanzie finanziarie.
In definitiva quindi il Tar, nel fissare la prossima udienza per il ricorso al 30 giugno 2011, sospende – con effetto immediato e fino a tale data – l’efficacia delle due delibere impugnate. Ciò che al momento appare poco chiaro è in che modo questa sospensione si ripercuoterà su quei numerosi aspetti procedurali che, esclusa la questione spinosa delle garanzie, sono stati introdotti dalla delibera 125/10 (autorizzazioni dell’impianto di rete, coordinamento tra gestori, ecc.) e sui quali i gestori di rete hanno già da tempo provveduto a modificare le proprie guide tecniche per la connessione.
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