Calabria, dal 1° gennaio basta la Dia per impianti fino a 1 MW
Dopo la Basilicata, anche la Calabria "anticipa" il legislatore nazionale e prevede la Dia per realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza.
Nella legge recante norme "collegate" alla legge Finanziaria regionale 2011 (articolo 29, Lr 29 dicembre 2010, n. 34) si precisa che per gli impianti FER con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico è sufficiente la presentazione della Dia.
La disposizione ha introdotto l'articolo 4-bis alla legge 42/2008, norma base in Calabria per la disciplina delle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili.
La Regione con questa norma ha però violato la regola statale vigente, secondo la quale si può presentare la Dia invece dell'autorizzazione unica solo se l'impianto non supera le soglie indicate inderogabilmente dalla tabella allegata al Dlgs 387/2003. Le Regioni non possono derogare alla tabella.
La norma della Regione Calabria sarebbe quindi illegittima.
La Regione Calabria giustifica questa novità normativa dicendo testualmente di averla emanata "In ottemperanza dell'articolo 17 della legge n. 96 del 4 giugno 2010, comma 1 lettera d)".
Si tratta della legge comunitaria 2009 che prevede che lo Stato possa semplificare — attraverso un apposito decreto legislativo — le procedure di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo procedure semplificate per impianti fino a 1 MW di potenza (articolo 17, legge 96/2010).
Ed è questo il punto: è lo Stato non la Regione che dovrà emanare un apposito decreto legislativo per semplificare le procedure autorizzatorie.
E in effetti la semplificazione (procedura semplificata fino a 1 MW di potenza) è stata introdotta dal nuovo Dlgs "rinnovabili" attualmente in discussione in Parlamento.
Il nuovo decreto rinnovabili però non è ancora in vigore e fino a che non verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale, le Regioni devono attenersi alla normativa vigente.
Una poco giustificata preferenza accordata agli Enti pubblici
Sempre l'articolo 29 della legge 34/2010 della Calabria ha inoltre stabilito che per promuovere l'intervento pubblico nel settore della produzione di energia rinnovabile, avranno precedenza le domande di autorizzazione unica presentate da enti pubblici, Enti locali o consorzi di sviluppo industriale.
Questa norma ci appare criticabile sotto profili di costituzionalità. Promuovere l'intervento pubblico nel campo energetico, come vuole la Regione, non giustifica la disparità di trattamento tra operatori privati e operatori pubblici in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza (articoli 48, 49, 52 e 59 del Trattato Cee), libertà di iniziativa economica privata e uguaglianza sostanziale tra i soggetti (articoli 3 e 41, Cost.).
Gli unici criteri che paiono giustificabili in tema di presentazione delle domande di autorizzazione sono criteri "oggettivi", come l'ordine temporale di arrivo delle domande.
Vi ricordiamo che i diversi iter autorizzatori degli IAFR e le novità dello schema della direttiva Rinnovabili sono oggetto di un seminario della Formazione Energia di Nextville.
Milano, 21 Febbraio 2011.
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