Milano, 19 gennaio 2011 - 00:00

Sardegna, il Tar boccia due delibere regionali sull'eolico

Con sentenza n.28 del 14 gennaio 2011, il Tar di Cagliari ha accolto i ricorsi presentati da diverse società contro alcune discusse delibere della Regione Sardegna.

Uno dei punti più contestati riguardava le linee guida regionali (Dgr 12 marzo 2010, n. 10/3) che – caso unico in Italia – precludevano ai privati la realizzazione di impianti eolici in Sardegna. I nuovi impianti, con l’unica eccezione dei piccoli impianti realizzati per autoconsumo, potevano essere realizzati solo dalla Regione attraverso una società a partecipazione totalmente pubblica (Sardegna Energia Spa).

Ebbene, il Tar ha accolto la domanda di annullamento della delibera 10/3, nel punto in cui essa dispone  "di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico–ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla Regione autonoma della Sardegna la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico”.

La delibera 10/03, i cui contenuti erano stati successivamente confermati dalla delibera 25/40, aveva di fatto istituito una moratoria sull’eolico in Sardegna, prevedendo anche che potessero avanzare nell’iter autorizzativo solo gli impianti eolici che avessero ottenuto la Via prima del 12 marzo 2010. Tale misura che, secondo il Tar, rappresenta “un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell'energia eolica (...), non è consentita nel nostro ordinamento”, e ne è stato quindi disposto l’annullamento.

Diverso invece il destino di altre 2 delibere regionali (10/1 e 10/2 del 12 marzo 2010): il Tar infatti ha respinto il ricorso contro questi due provvedimenti.

Per quanto riguarda il primo (deliberazione 10/1 avente ad oggetto il disegno di legge concernente "Costituzione della Società Sardegna Energia Spa”), il Tar ha ritenuto che “l'adozione dello schema di disegno di legge (...) costituisce una fase legislativamente regolata del processo di formazione della legge regionale”  e pertanto, essendo “espressione di esercizio della potestà legislativa dell'Ente Regione, è sottratta al sindacato giurisdizionale”. In altre parole, il ricorso risulta innammissibile poichè gli interessati possono ricorrrere solo “contro gli atti amministrativi emessi dall'organo locale in attuazione della legge regionale, non contro il disegno di legge”.

Inammissibile anche il ricorso presentato contro la delibera 10/2 del 12 marzo 2010, relativa alla "Realizzazione di impianti eolici off shore nel mare antistante le coste della Sardegna". Secondo i giudici, infatti, la delibera “è priva di qualsiasi lesività”, dal mommento che “si limita a dare mandato all'ufficio legale regionale affinché venga intrapresa ogni azione idonea a tutelare gli interessi regionali a fronte della realizzazione di tali impianti”.

Vi ricordiamo che  i diversi iter autorizzatori degli IAFR e le novità dello schema della direttiva Rinnovabili sono oggetto di un seminario della Formazione Energia di Nextville.

Milano, 21 Febbraio 2011.

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