Garanzie finanziarie: il Tar sospende, Enel chiarisce
In risposta alla sospensione delle delibere AEEG sul TICA, fa seguito una comunicazione di Enel che porta qualche chiarezza su una materia che appariva ingestibile.
Ricordiamo che lo scorso 13 gennaio il Tar Lombardia, accogliendo il ricorso di diversi operatori del settore delle rinnovabili, aveva sospeso in via cautelare due importanti delibere Aeeg (ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10). Al centro del contenzioso c'è soprattutto la delibera 125/10, che dal 4 agosto 2010 ha modificato in più punti il Testo integrato delle connessioni attive (TICA), delibera ARG/elt 99/08 (si veda al riguardo la nostra recente news "Garanzie finanziarie, il TAR sospende delibere 125/10 e 173/10", nei Riferimenti).
Particolarmente contestati, da parte degli operatori, gli articoli che introducono l’obbligo per il richiedente di presentare al gestore di rete, all’atto dell’accettazione del preventivo e nel caso di richieste di connessione in linee o aree “critiche”, determinate garanzie finanziarie, sotto forma di depositi cauzionali o di fideiussioni bancarie.
Il Tar Lombardia, rilevando in merito diversi "elementi di ambiguità", ha deciso di sospendere, con effetto immediato e fino al 30 giugno 2011 (data della prossima udienza per il ricorso), l'efficacia delle due delibere impugnate. Si è posto quindi, fin da subito, il problema se la sospensione delle intere delibere — e non solo dei pochi articoli relativi alle garanzie — avrebbe comportato una conseguente sospensione anche dei tanti nuovi aspetti procedurali da esse introdotti configurando, in definitiva, un ritorno al vecchio TICA. Enel Spa, con una comunicazione sul proprio portale web, sembra scongiurare questa interpretazione.
Enel, infatti, riguardo alla delibera 125/10 ne circoscrive la sospensione limitatamente agli art. 32 e 33 dell’Allegato A e all’art.5 dell’Allegato B del TICA, che riguardano proprio il contestato obbligo di prestare garanzie finanziarie. Enel quindi rassicura gli operatori che "in considerazione di quanto sopra, (...) non dovranno pertanto al momento essere rese disponibili le garanzie finanziarie previste negli articoli sopracitati. Resta inteso che, qualora tali ordinanze venissero revocate con successivi provvedimenti giudiziari, riprenderanno ad avere efficacia le disposizioni regolamentari sopraddette con ogni conseguenza in merito all’obbligo di presentazione delle garanzie stesse".
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