Milano, 31 gennaio 2011 - 00:00

Dlgs Rinnovabili: l’Autorità non plaude

Analisi chiara, motivata, attenta di tutto ciò che non convince nello schema di recepimento della direttiva. Una vera lezione metodologica.

Si può anche non essere d’accordo nel merito di alcune  prese di posizione dell’Autorità nella sua  “Segnalazione” al Governo in merito allo schema di decreto d’attuazione. Ma è certo un esempio di come tutti i decisori dovrebbero porsi nell’analizzare il tema dell’incentivazione delle rinnovabili: e cioè dicutendone il contesto, gli obiettivi, le politiche e i meccanismi di attuazione.

Riassumiamo molto schematicamente solo alcuni dei punti principali, invitando alla lettura diretta del documento, di facilissima comprensione.

Problematiche di applicabilità

Dice in pratica l’Autorità: demandare tutto genericamente ad una serie di decreti ministeriali successivi è rischioso, sia in termini di tempi che di merito. Il periodo di un anno, che pure non è poco, rischia di essere insufficiente a dirimere tutti i nodi e rischia soprattutto di far scattare successivi ritardi nell'esecuzione degli impianti, con conseguenti danni per gli obiettivi al 2020.

“Per ovviare a questo problema sarebbe necessario:

•  esplicitare nello “schema di decreto” alcuni dei criteri e delle regole rinviati a normativa secondaria;

• affidare ai decreti ministeriali disposizioni meramente attuative o di indirizzo; in tal modo, escludendo il carattere regolamentare dei provvedimenti, sarebbe possibile non solo comprimere significativamente i tempi di emanazione (tre-sei mesi) ma anche dare certezza ai provvedimenti stessi;

• attribuire all’Autorità i residui compiti regolamentari, con particolare riferimento a quelli attinenti l’utilizzo di proventi tariffari ai fini dell’incentivazione (ad es. determinazione ed aggiornamento dei valori degli incentivi riconosciuti, fissazione del valore unitario dell’incentivo base nell’ambito delle procedure concorsuali, etc).

Competenze

Lo schema di decreto introduce una serie di disposizioni di dettaglio relative a competenze esclusive dell’Autorità. Ciò rischia di essere dannoso, perché il ricorso alle normative primarie irrigidisce una disciplina che invece richiede “una continua manutenzione evolutiva”.

Uno degli esempi portati è quello dello Scambio sul posto. Perché attribuire ai Ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente la “semplificazione” di una materia che è affidata da precedenti decreti all’Autorità?

Costi dell’incentivazione

Non per la prima volta l’Autorità richiama l’attenzione su come “l’utilizzo delle tariffe dell’energia elettrica (e del gas) al fine di incentivare lo sviluppo e l’utilizzo di specifiche tecnologie di produzione energetica sia impropria, non equa (rispetto alle differenti capacità contributive dei cittadini), e produca distorsioni nel mercato”.

Si fa notare inoltre che non è corretto che le politiche energetiche vengano decise sempre senza assumersi la “responsabilità di dare copertura economica alle decisioni stesse”. Ciò può indurre “livelli eccessivamente generosi di incentivazione che danneggiano i consumatori e l’ordinato sviluppo delle stesse fonti rinnovabili”.

L’Autorità propone un diverso modello, e cioè che ai cittadini, tramite le bollette, venga attribuita solo la parte che consente di soddisfare la quota d’obbligo da rinnovabili al minor costo. 

“Ciò significa, in altri termini, che al massimo dovrebbe essere spesato sulla bolletta energetica degli italiani solo il paniere di fonti meno costose (quale che esso sia): l’obbligo infatti è quello di dotarsi di una determinata quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, non da tutte le fonti rinnovabili oggi realizzabili né da alcune di esse in particolare. Qualunque altra fonte, più onerosa, che si ritenga di voler incentivare (per i più vari e validi motivi) dovrebbe invece essere posta a carico della fiscalità generale.”

Insufficiente adozione di strumenti di mercato

Secondo l'Autorità, l’impianto generale del decreto prevede "una sostanziale riorganizzazione degli strumenti di incentivazione, imprimendo una sterzata al percorso originale, quello coerente con le liberalizzazioni e con un utilizzo preferenziale di efficienti meccanismi di mercato. Si nota infatti un orientamento verso meccanismi amministrati che... risultano distonici rispetto alle logiche di fondo da cui muovono tutte le principali direttive e decisioni UE di settore.... È ben vero che il decreto prevede il ricorso ad aste, per la scelta dei progetti da incentivare, ma lo fa con modalità tali da lasciare amplissimi varchi al rischio di inefficienze e, addirittura, di inapplicabilità".

Abbandono del meccanismo dei Certificati Verdi

L’Autorità sottolinea come la storia dei Certificati Verdi sia  tipica di come uno strumento di mercato è stato snaturato via via fino a perdere completamente la sua funzionalità. L’introduzione dei coefflicienti moltiplicativi, poi l’ introduzione dell’obbligo del ritiro ad un prezzo praticamente prefissato e infine l’obbligo di ritiro dei certificati, hanno trasformato i CV da strumento di mercato a meccanismo amministrato, con conseguente abbandono della ricerca del miglior impianto al minor costo.

Tutte misure adottate – ricorda l'Autorità – nel tentativo di risolvere il problema di una insufficiente determinazione della quota d’obbligo sia su base quantitativa che temporale, ma che non hanno nei fatti risolto il problema.

Le aste

“Le procedure concorsuali, previste nello Schema di decreto, sembrano voler controbilanciare la rigidità della tariffa amministrata con un meccanismo di mercato.... Viene quindi introdotta una soglia, pari a 5 MW, al di sopra della quale il valore unitario dell’incentivo viene definito tramite aste al ribasso e al di sotto della quale il valore unitario dell’incentivo è amministrato. Questo tentativo lascia troppi margini all’incertezza ed è facilmente eludibile. Infatti, l’introduzione di una soglia (peraltro non angusta) comporta il rischio che gli impianti vengano artificiosamente contenuti entro i 5 MW al solo fine di evitare le procedure concorsuali. Potrebbe invece essere opportuno rimuovere tale limite, prevedendo, ad esempio, aste al ribasso per ogni potenza ad eccezione degli impianti realizzati da clienti domestici e/o degli impianti integrati negli edifici.”

Si fa notare inoltre che lo schema di decreto non risolve il principale problema connesso allo svolgimento di gare per la determinazione degli incentivi, demandandolo a provvedimenti successivi. Sono possibili al proposito diversi modelli (l’Autorità li indica nel documento), che però mancano nel  decreto.

“E’ essenziale che una indicazione tra i possibili modelli sia contenuta nello Schema di decreto; appare infatti indispensabile una norma di rango primario per garantire un ordinato coinvolgimento degli enti locali nell’espletamento delle gare ...; ove invece si privilegiasse la concorrenza e la minimizzazione dei costi sarebbe sufficiente demandare all’Autorità la definizione delle modalità”.

Certificati Bianchi

L’Autorità esprime la preoccupazione che le previsioni introdotte in materia di Certificati Bianchi possano produrre un forte indebolimento del sistema.

Ad esempio, preoccupa l'Autorità il fatto che i risparmi realizzati attraverso l'efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale (attraverso nuove schede tecniche da definirsi), concorrano al raggiungimento degli obiettivi in capo alle imprese distributrici.

"...Gli obiettivi che i distributori di energia elettrica e gas naturale devono conseguire tramite la diffusione di tecnologie efficienti presso i consumatori finali vengono, di fatto, ridotti della quota parte che tali soggetti potranno conseguire direttamente con gli interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale, che lo Schema di decreto aggiunge agli interventi ammissibili per il conseguimento di tali obiettivi ...; per questi interventi, lo Schema non prevede il rilascio dei TEE... Questa ultima disposizione, dunque, accoglie le osservazioni formulate in passato dall’Autorità ...limitatamente al rilievo che tali interventi sono già remunerati attraverso il sistema tariffario; rimane, invece, l’impatto fortemente negativo che tale previsione avrà sugli incentivi alla diffusione di tecnologie efficienti e all’offerta di servizi energetici ai consumatori finali".

Incentivi agli interventi "di piccole dimensioni"

L'Autorità sottolinea che  i criteri generali per la quantificazione di questi incentivi "paiono ripercorrere esattamente la regolazione introdotta dall’Autorità con la deliberazione n. 103/03 in materia di schede tecniche standardizzate e analitiche. L’unica differenza è, dunque, la definizione a priori di un incentivo economico prestabilito e, pertanto, la perdita della capacità del sistema dei Certificati Bianchi di minimizzare il costo complessivamente sostenuto dal Paese per raggiungere un analogo risultato in termini di risparmi energetici e connessi benefici. A ciò si aggiunga che l’entità dell’incentivo non risulta ancora declinata in dettaglio ed è quindi difficile valutarne l’applicabilità e l’impatto sulle tariffe".

A giorni l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas verrà ascoltata in sede di Commissione parlamentare.