Consulta su nucleare: necessario parere Regione su autorizzazione impianti
Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti nucleari è necessario acquisire il parere della Regione interessata prima dell'intesa tra Governo e Conferenza unificata.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 2011, n, 33 dichiarando illegittimo l'articolo 4 del Dlgs 31/2010 e stabilendo che va "letto" nel modo seguente: nel procedimento di autorizzazione di un impianto nucleare, è necessario che, prima che i Ministeri competenti (Sviluppo economico, Ambiente e Infrastrutture) emanino il decreto di autorizzazione insieme alla Conferenza unificata, venga acquisito il parere della Regione interessata, parere obbligatorio ma non vincolante. Sembra un mero passaggio formale, ma ha anche riflessi sostanziali: quella è l'occasione per la Regione coinvolta di fare sentire le proprie ragioni in modo più esaustivo di quanto può fare nella successiva Conferenza unificata, dove la sua voce si esprime insieme a quella di tutte le Regioni, anche non direttamente interessate dall'impianto.
In sostanza, secondo la Corte, fermo restando che il decreto di autorizzazione è emanato dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata, è solo acquisendo anche il parere della Regione direttamente interessata che si realizza il necessario coinvolgimento degli Enti locali nella procedura per la costruzione degli impianti nucleari.
La Corte ha invece respinto tutte le altre richieste di incostituzionalità presentate dalle Regioni ricorrenti. Le Regioni lamentavano che il Dlgs 31/2010 – attuativo della legge 99/2009 che ha introdotto il nucleare in Italia – non presentava sufficienti meccanismi di coinvolgimento regionale.
Per la Corte invece – precisato l'obbligo di acquisizione del parere – le norme impugnate coinvolgono adeguatamente le Regioni.
Secondo la Corte, "L'intreccio degli interessi e, conseguentemente, delle attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un ambito composito e multiforme quale quello dell'energia nucleare (...), giustifica, ove il Legislatore delegante la reputi opportuna, la configurazione di momenti di confronto con il sistema regionale". Tali momenti di confronto sono stati ritenuti dalla Corte sufficienti e rispettosi dell'autonomia regionale.
Il Dlgs 31/2010 prevede che se non si raggiunge l'intesa e quindi una decisione condivisa, dopo che sono stati attivati tutti i meccanismi di partecipazione e coinvolgimento della Regione previsti dal decreto, lo Stato si sostituisce alla Regione nella emanazione del provvedimento finale, perché comunque una decisione va presa.
Questo meccanismo di sostituzione (cd. "sussidiarietà"), lo ricorda la Corte, non è – come sostenevano le Regioni – una "prevaricazione" dello Stato, visti i ricordati meccanismi partecipativi delle Regioni, ma è diretta applicazione della legge 99/2009, che lo ha previsto per salvaguardare l'effettiva attuazione della legittima scelta del Legislatore italiano di introdurre l'energia nucleare accanto alle altre forme di produzione di energia elettrica.
Ricordiamo che in materia di energia la competenza tra Stato e Regioni è "concorrente" (articolo 117, comma 3, Cost.), e questo giustifica — in termini di diritto - l'intervento sostitutivo dello Stato.
La legge 99/2009 aveva già superato positivamente l'esame della Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2010, n. 278.
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