Tica, l’Autorità conferma la sospensione delle garanzie finanziarie
Con delibera ARG/elt 9/11, l’Aeeg chiarisce alcuni aspetti relativi alla sospensione delle garanzie finanziarie stabilita da recenti ordinanze del Tar Lombardia.
Ricordiamo che in data 13 gennaio 2011 il Tar Lombardia, in seguito ai ricorsi presentati da diversi operatori del settore, aveva sospeso in via cautelare e fino all’udienza del 30 giugno 2011, due importanti delibere Aeeg (ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10), che avevano introdotto nel Tica (delibera ARG/elt 99/08) l’obbligo per il richiedente di presentare al gestore di rete, all’atto dell’accettazione del preventivo e nel caso di richieste di connessione in linee o aree “critiche”, determinate garanzie finanziarie sotto forma di depositi cauzionali o di fideiussioni bancarie.
Le ordinanze del Tar avevano destato alcune perplessità, dal momento che la sospensione sembrava riguardare non specificamente i pochi articoli contestati dagli operatori, bensì l’intero contenuto delle due delibere. Ora la delibera ARG/elt 9/11 contribuisce a dissipare qualsiasi dubbio in merito, stabilendo di “sospendere l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 e della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni delle suddette deliberazioni”.
Già pochi giorni dopo le ordinanze, una comunicazione di Enel sul proprio portale (vedi news nei Riferimenti) sembrava confermare questa interpretazione, che ora ha anche il sigillo dell’ufficialità grazie alla delibera ARG/elt 9/11.
Quindi, come effetto della sospensione dell’efficacia degli articoli contestati, l’Aeeg dispone che i gestori di rete, fino al 30 giugno 2011:
• “non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo...”;
• "non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali...”;
• “restituiscano, su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, ...”.
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