Ritenuta 10% sui bonifici 55% e 36%. Un breve aggiornamento
Entro fine mese arrivano le certificazioni di banche e poste. Intanto è stato chiarito che le ritenute si possono compensare solo come credito di imposta.
Dal 1° luglio 2010, come ormai noto, le banche e Poste italiane sono state incaricate di prelevare una ritenuta del 10% sui bonifici a chi esegue interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, interventi che rispettivamente beneficiano della detrazione 55 e 36% (per il meccanismo del prelievo, vedi i riferimenti).
I prelievi sono via via stati girati al fisco, con il codice tributo 1039. Entro la fine di febbraio, banche e poste dovranno inviare ai soggetti sottoposti alla ritenuta le certificazioni che attestano tale girocontazione fiscale.
Saranno queste certificazioni che daranno diritto, in fase di dichiarazione dei redditi, a compensare le imposte dovute per l’esercizio appena trascorso.
A questo proposito, è recentemente arrivato un chiarimento proprio sulle modalità della compensazione. In Commissione Finanze della Camera è stata discussa, il 10 febbraio, l'interrogazione di un deputato che chiedeva se non fosse opportuno consentire alle società di utilizzare le ritenute d'acconto subìte per compensare direttamente i debiti verso il fisco. In altre parole, si richiedeva di poter sottrarre – alle varie scadenze di pagamento di imposte – le somme che nello stesso esercizio erano state trattenute con il nuovo dispositivo.
L’ipotesi, da un punto di vista sostanziale, non era del tutto peregrina: in fondo, la ritenuta era stata creata per garantire la tracciabilità dei pagamenti. Una volta assicurata quella possibilità di controllo, non sussiste altra ragione valida di sottrarre per lunghi periodi la liquidità delle imprese, già in affanno a causa della crisi.
Ma la cosa è stata trattata nel suo aspetto formale, e non di sostanza: Il sottosegretario alle Finanze Sonia Viale ha ricordato l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che stabilisce il principio secondo cui il contribuente può utilizzare – in compensazione delle imposte da versare – solo l'eventuale credito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi. E cioè, in parole povere: le ritenute si possono far valere quando si tirano le somme finali di un esercizio e si dichiarano i redditi. Soltanto in quel momento le ritenute “valgono” come credito d’imposta, dunque possono compensare quanto si deve al fisco.
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