Milano, 24 febbraio 2011 - 00:00

Aree non idonee, le Regioni si muovono

Il dibattito sulle rinnovabili sarà animato nei prossimi mesi dal rapporto tra necessario sviluppo degli impianti e protezione del territorio.

Diverse Regioni, a tutela del territorio, specie delle zone agricole, hanno già individuato le aree non idonee per gli impianti, come previsto dalle Linee guida nazionali.

Il Dm 10 settembre 2010, infatti, prevede che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (allegato A, punto 17.1).

In teoria le Regioni dovrebbero attendere il decreto sul "burden sharing", il provvedimento che "spalmerà" gli obblighi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili tra tutte le Regioni e sulla base di quello approvare i Piani regionali di programmazione energetica. Nell'ambito di questi piani energetici regionali troverà spazio anche l'individuazione di aree non idonee alla realizzazione degli impianti. Secondo le linee guida, "Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing" assegnati ad ogni Regione. 

Nell'attesa del decreto però, le Regioni già possono individuare le aree non idonee. Gli atti regionali saranno poi eventualmente modificati una volta che sarà uscito l'atteso decreto sul burden sharing. Le aree vanno individuate seguendo le precise indicazioni delle linee guida.

In generale:

• occorre utilizzare criteri di individuazione oggettivi (relativi a tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e artistico);

• le aree vanno individuate per singola fonte rinnovabile e per taglia di impianto;

• le zone agricole non possono genericamente essere indicate come aree non idonee;

• è vietato individuare porzioni di territorio significative.

In particolare, l'allegato 3 delle Linee guida indica puntualmente i criteri cui devono attenersi le Regioni nell'individuare le aree non idonee.

Di seguito elenchiamo le Regioni che hanno già individuato le aree non idonee, segnalando che quasi tutte si sono occupate solo del fotovoltaico a terra, tralasciando per il momento le altre fonti rinnovabili.

Abruzzo — Dgr 22 marzo 2010, n. 244 (solo fotovoltaico a terra – disposizione varata prima delle Linee guida nazionali);

Emilia Romagna — Deliberazione Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 (solo fotovoltaico);

Marche — Deliberazione amministrativa assemblea legislativa 30 settembre 2010, n. 13 e Dgr 6 dicembre 2010, n. 1756 (solo fotovoltaico a terra);

Molise — Lr 23 dicembre 2010, n. 23 (Modifica Lr 7 agosto 2009, n. 22 — Legge emanata prima delle Linee guida e modificata dopo l'emanazione delle Linee guida nazionali);

Piemonte — Dgr 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (solo fotovoltaico a terra);

Puglia — Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24;

Toscana — Proposta di delibera al Consiglio regionale 13 dicembre 2010 (fotovoltaico a terra);

Umbria — Deliberazione Giunta regionale 5 luglio 2010, n. 968 — norme per la minimizzazione dell'impatto del fotovoltaico (in anticipo sulla pubblicazione delle Linee guida nazionali, il documento però ne richiama il provvedimento che allora era al vaglio della Conferenza unificata);

Valle d'Aosta — Dgr 5 gennaio 2011, n. 9 (impianti fotovoltaici ed eolici).

Per completezza ricordiamo che:

• la Campania con l'articolo 1, comma 25 della Finanziaria 2010 (legge 2/2010) prescriveva distanze minime degli impianti a fonti rinnovabili da coltivazioni di viti con marchio DOC. Tale norma, emanata prima delle linee guida nazionali, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 febbraio 2011, n. 44, pertanto non è più esistente;

• la Sardegna con Dgr 12 marzo 2010, n. 10/3 aveva, tra l'altro, limitato l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico–ambientale, ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo), affidando la realizzazione di altri impianti eolici solo alla Regione stessa. Questa parte della delibera, palesemente illegittima, è stata annullata dal Tar Sardegna 14 gennaio 2011, n. 28 e non è più efficace.

• infine, il Veneto ha appena approvato l'articolo 4 della Finanziaria regionale 2011 (non ancora in vigore), che stabilisce il blocco fino al 31 dicembre 2011 di nuove autorizzazioni per impianti fotovoltaici in terreno agricolo superiori a 200 kW, per impianti  a biomasse con potenza elettrica superiore ai 500 kW e per impianti a biogas o bioliquidi con potenza elettrica superiore ai 1000 kW. Si tratta di una vera e propria "moratoria" che presenta problemi di legittimità costituzionale e non rasserena i rapporti tra Stato e Regioni.

Come si comprende, uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si progetta un impianto a fonti rinnovabili, è la verifica del suo impatto sul territorio, della presenza di eventuali divieti (o, peggio, moratorie) e del loro possibile superamento.

Nextville continuerà a tenere aggiornati su questi punti i suoi Lettori.

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