Milano, 5 marzo 2011 - 00:00

Fotovoltaico e Dlgs rinnovabili: analisi e appelli

Arrivano alla redazione, e girano in rete, numerosi commenti di giuristi sulle novità introdotte all'ultima ora nel testo approvato. E intanto circolano appelli al Presidente della Repubblica.

Sono davvero tanti gli articoli e i pareri di esperti giuristi che abbiamo letto in questi due giorni.  Non è possibile citare tutte le fonti, ma è forse utile notare che non vi è alcuna analisi che diverga nei termini fondamentali. Ecco, molto schematicamente, alcuni dei contenuti che tornano più frequentemente:

• L’articolo 41 della Costituzione conferisce al legislatore il potere di determinare “i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Gli incentivi statali sono dunque finalizzati a orientare l’iniziativa verso settori individuati e regolati dal legislatore stesso;

• il Conto Energia è stato introdotto dal Dlgs  387/2003 (recepimento della direttiva comunitaria 2001/77 CE), al fine di garantire un sistema di incentivi che garantiscano "una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”;

• nell’effettuare le proprie scelte di investimento, il privato fa affidamento sulla stabilità e certezza  della legge, fino alla completa realizzazione dei vantaggi  previsti. Numerose sentenze della Cassazione ribadiscono che il “principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino” costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto;  

• gli articoli e commi del Dlgs Rinnovabili rivolti al fotovoltaico presentano profili di illegittimità costituzionale, in quanto violano il patto intercorso con i cittadini;

• Gli stessi articoli e commi sono in contrasto con il principio di parità di trattamento da parte dello Stato.

L’esempio più rilevante di illogica disparità di trattamento si ha nell’analizzare l’esito del Secondo Conto energia paragonato all’attuale quadro del Terzo Conto energia.  

La transizione dall’uno all’altro trattamento è stata attentamente normata, fino a garantire l’utilizzo del Secondo Conto energia (più favorevole) agli impianti che – concluse entro il 31 dicembre 2010 la realizzazione e la comunicazione agli organi competenti – non avevano ancora ottenuto la connessione alla rete. Il bonus temporale accordato a questi impianti per l’entrata in esercizio è stato di un semestre (30 giugno 2011).

Al contrario, con le nuove disposizioni gli impianti che sono a metà del guado tra realizzazione e connessione e che ricadrebbero nel Terzo Conto energia, in vigore dal gennaio di quest’anno, non avranno diritto a nulla se arrivano al traguardo dopo il 31 maggio 2011. 

• Gli stessi articoli e commi hanno efficacia retroattiva, e ciò non è giustificato da alcun interesse pubblico reale e concreto (principio generale di ragionevolezza).

• Gli stessi articoli e commi violano lo spirito della direttiva rinnovabili, e configurano il mancato rispetto della delega ricevuta dal Parlamento.

Circolano in rete numerose petizioni al Presidente della Repubblica perché non firmi il decreto. Ne riportiamo una:

Appello al Presidente della Repubblica