Direttiva Ecodesign, pubblicato in Gu il decreto di recepimento
Con il Decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, l'Italia recepisce la Direttiva 2009/125/Ce anche nota come Direttiva Ecodesign.
L'Unione europea ha cominciato a disciplinare l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti connessi al consumo di energia con la Direttiva 2005/32/Ce, (Eco-design Directive for Energy-using Products — EuP), che prevede l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.
Nel corso degli anni, tale direttiva ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione di nuove modifiche, volte ad ampliarne l'ambito di applicazione, è stata emanata la Direttiva 2009/125/Ce. Si tratta di una rifusione della Direttiva 2005/32/Ce, già modificata dalla direttiva 2008/28/Ce, entrambe abrogate.
La Direttiva 2005/32/Ce era stata recepita nel nostro paese con il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 201 ora abrogato dal Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la Direttiva 2009/125/Ce.
Il decreto dispone che l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti connessi all'energia è consentita solo se tali prodotti ottemperano alle misure contenute nei regolamenti previsti in attuazione della direttiva Ecodesign.
La direttiva Ecodesign è una direttiva quadro e, come tale, detta e linee generali che vengono man mano integrate da discipline di dettaglio e completamento. Dall'entrata in vigore della direttiva sono stati emanati numerosi Regolamenti attuativi che definiscono specifiche norme per ogni categoria di prodotto. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.
Se i prodotti non sono conformi alle norme previste dai regolamenti non possono ricevere il marchio Ce e quindi non possono essere distribuiti e commercializzati nel mercato europeo.
Solo in occasione di fiere commerciali, esposizioni, dimostrazioni e riunioni scientifice o tecniche è consentito esporre prodotti non conformi alle disposizioni previste dal decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che tali prodotti non possono essere immessi sul mercato, nè messi in servizio prima che il fabbricante li abbia resi pienamente conformi.
Chiunque non rispetti il divieto di commercializzazione di prodotti non conformi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.
Per conoscere alcune delle disposizioni previste dai diversi regolamenti finora emanati, vedi riferimenti.
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