Dlgs n. 28/2011, qualcosa non va al comma 3
L’articolo 24, dedicato ai meccanismi di incentivazione post 2012, al comma 3 contiene (riteniamo) un errore di stesura, grazie al quale sembrano scomparire dalle premialità gli impianti inferiori ai 5 MW.
Fino all'ultimo si è sperato che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualcuno ponesse rimedio a un errore formale nella scrittura del comma 3 dell'articolo 24, dedicato al criteri di incentivazione post 2012 (criteri che dovranno essere ripresi dai decreti attuativi).
Purtroppo il testo è rimasto immutato e – a nostro avviso – sarà difficile darne una interpretazione coerente con la volontà del legislatore se non interverrà un provvedimento di pari grado a modificarlo. Accoglieremo volentieri, pubblicandoli, pareri e interpretazioni diverse da quelle della redazione Nextville.
Ecco il testo del comma 3, art. 24 del Dlgs 28/2001:
“La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero …., ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;
b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5".
Poiché in nessun altro punto del Decreto si citano gli incentivi per gli impianti inferiori ai 5 MW e la formulazione della frase introduttiva farebbe semmai pensare che “la potenza …fino a un valore differenziato…” implichi che saranno fissati dei massimi assoluti incentivabili, sembra evidente che ci sia un errore materiale nella stesura del comma.
Abbiamo confrontato il testo pubblicato con quello delle precedenti versioni (discusse dalle Commissioni parlamentari e dalle Regioni), e il dubbio si è consolidato.
Ecco il testo del comma 3 nelle precedenti versioni:
“La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri...“
Ovviamente la dizione "comunque non inferiore" al posto di "non superiore" crea una serie di effetti a catena in tutta la lettura dell’articolo 24 (vedi nei Riferimenti), ma una considerazione domina sulle altre: al momento sembrano non essere previsti incentivi per gli impianti inferiori ai 5 MW, ad esclusione naturalmente di quelli del settore bieticolo-saccarifero.
Pagine correlate
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in Nextville (Norme e interpretazioni)
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Dlgs n. 28/2011: il quadro generale dopo il 31/12/12
in Nextville (Incentivi e agevolazioni)