Milano, 16 marzo 2011 - 00:00

Iva agevolata per gli impianti di captazione del biogas

Gli impianti di biogas da discarica possono essere considerati “opere di urbanizzazione secondaria” e quindi beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

Con Risoluzione n. 34/E del 15 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta alle numerose richieste di chiarimento in merito all’applicazione dell’aliquota Iva per questa tipologia di impianti.

L’Agenzia ritiene che gli impianti di biogas da discarica siano “riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847”. Infatti, sottolinea l’Agenzia, tra le opere di urbanizzazione secondaria vanno annoverate le “attrezzature sanitarie” (art. 4, comma 2, lett. g), Legge n. 847/1964), che comprendono anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate” (comma 1, art. 266, Dlgs 152/2006).

A ulteriore conferma, con nota n. 0022376 del 24 novembre 2010, il Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo aveva già espresso il parere che l’impianto “adibito alla captazione del biogas da discarica … possa correttamente rientrare nella definizione di opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie di cui al n. 127 [rectius 127-quinquies], come specificato dall’art. 266, comma 1 del D.lgs n. 152 del 2006 che, con ampia dizione (“impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali”) comprende sia il caso di distruzione che quello di riutilizzo delle varie categorie di rifiuti.”

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle Entrate include gli impianti di captazione del biogas da discarica “tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo”, ai quali è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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