Legge finanziaria del Veneto, moratoria per fotovoltaico e biomasse
La finanziaria regionale introduce, di fatto, un blocco per tutto il 2011 all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici, a biomasse, biogas e bioliquidi di medie e grandi dimensioni.
Queste disposizioni sono contenute all’articolo 4 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), pubblicata nel BUR n. 23/1 del 22 marzo 2011.
L’articolo 4 prevede che “non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.”
Il blocco ai nuovi impianti viene “motivato” con l’assenza del decreto sul burden sharing (di competenza statale) nonchè del Piano energetico regionale. Nelle more dell’emanazione del decreto e/o dell’approvazione del Piano energetico, è previsto comunque che la moratoria per i nuovi impianti non potrà valere oltre il 31 dicembre 2011.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che siano “comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge”. Non è però previsto nulla di analogo per gli impianti a biomassa, biogas e bioliquidi, che quindi rischierebbero di vedersi bloccare gli iter autorizzativi in fieri.
Il comma 3 autorizza la Giunta regionale "ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi (...) e dell'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", così come previsto dalle Linee guida nazionali.
Infine la Regione stabilisce ai commi 4 e 5 – sempre ai sensi delle Linee guida — gli oneri istruttori per l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico. Gli oneri, a carico del proponente, “sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento”.
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