Toscana, regole per aree non idonee e per il fotovoltaico a terra
Anche la Toscana si aggiunge alla lista – ormai consistente – delle Regioni che si stanno muovendo per recepire le Linee guida nazionali per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010).
Con legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, pubblicata nel Bur 23 marzo 2011, n. 12, la Toscana fornisce le prime indicazioni sull’individuazione delle aree non idonee, oltre a dare alcune disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. La nuova legge apporta alcune modifiche a due norme preesistenti: Lr 24 febbraio 2005, n. 39 (“Disposizioni in materia di energia”) e Lr 3 gennaio 2005, n. 1 (“Norme per il governo del territorio”).
Istanza di autorizzazione unica
Una prima novità sugli iter autorizzativi riguarda l’obbligo che l’istanza di autorizzazione unica sia “corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito”. E, sempre seguendo le Linee guida nazionali, è previsto che la Giunta regionale debba stabilire “in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino...”.
Disposizioni transitorie per l’individuazione di aree non idonee
Il Consiglio regionale, nelle more dell’emanazione del decreto sul burden sharing, si impegna ad effettuare una prima individuazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti a fonti rinnovabili. Recependo quanto stabilito nelle Linee guida, il Consiglio regionale individuerà “la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti” e, contestualmente, definirà “i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee...”.
Aree non idonee per il fotovoltaico a terra
Una prima effettiva individuazione delle aree non idonee, che quindi fornisce alcune importanti indicazioni e non rimanda solo a futuri provvedimenti, viene fatta nell’Allegato A alla legge e riguarda gli impianti fotovoltaici a terra. Viene comunque ribadito che l’Allegato A potrà essere aggiornato, in base anche alle quote di energia da rinnovabili che verranno assegnate alla Regione dal futuro decreto sul burden sharing.
Tutti i procedimenti di Autorizzazione unica, Dia/Scia o altro titolo abilitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge, vengono considerati “conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti”.
Attenzione: per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, viene precisato che i procedimenti di Autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della legge, vengono considerati “conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) o la pronuncia positiva di Via”.
Altre disposizioni per il fotovoltaico
Il fotovoltaico a terra continua ad essere ammesso, senza restrizioni, “all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale...”.
Viene inoltre stabilito che la distanza minima tra gli impianti fotovoltaici, con l’eccezione degli impianti di potenza non superiore a 20 kW, debba essere di 200 metri. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.
Perimetrazione e aree Dop e Igp
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le Province toscane, sentiti i Comuni interessati, devono presentare alla Giunta regionale “una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale...”. Tale proposte deve comunque essere effettuata in conformità con quanto disposto dall’Allegato A.
In seguito alla proposta presentata dalla Provincia, il Consiglio regionale delibererà l’individuazione delle zone e delle aree non idonee. In caso di mancata presentazione delle proposte di perimetrazione nei tempi previsti, il Consiglio regionale provvede comunque a deliberare l’individuazione delle aree.
Sempre seguendo il dettato delle Linee guida nazionali, le aree a denominazione di origine protetta (Dop) e le aree a indicazione geografica protetta (Igp) vengono individuate come aree non idonee.
La Provincia, dopo aver sentito i Comuni interessanti, può comunque, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, presentare alla giunta regionale “una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A”. In seguito alla proposta, il Consiglio regionale può modificare l’individuazione delle aree non idonee.
Soltanto in seguito a questi adempimenti la Regione provvederà a rendere disponibile, sul proprio sito web, la consultazione delle aree non idonee.
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