Milano, 1 aprile 2011 - 00:00

Dlgs 28/2011: screening VIA prima della AU?

La verifica di assoggettabilità alla VIA di un progetto di impianto a fonti rinnovabili dovrebbe precedere la domanda di Autorizzazione unica. Questo sembra essere il senso dell'articolo 5, comma 2 del Dlgs rinnovabili 28/2011 in vigore dal 29 marzo 2011.

Il comma citato modifica direttamente l'articolo 12 del Dlgs 387/2003, norma base in materia di Autorizzazione unica. Questo è il testo del nuovo comma:

"Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

A quanto pare di capire leggendo la norma, il procedimento unico deve essere preceduto dal previo espletamento della verifica di assoggettabilità (sul progetto preliminare dell'impianto) tutte le volte che la normativa la prevede.

In altre parole: prima di presentare la domanda di Autorizzazione unica, va presentata, alla struttura regionale o provinciale competente, la domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA (cosiddetto screening).

La procedura va chiusa prima di presentare domanda di Autorizzazione unica (questo il senso dell'inciso "previo espletamento").

Un'ulteriore conferma del nostro ragionamento si ha tenendo presente che la verifica di assoggettabilità viene fatta sul progetto preliminare dell'impianto, mentre in allegato alla domanda di Autorizzazione unica va presentato il progetto definitivo.

Se il risultato della verifica è positivo (dunque non occorre effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale), il procedimento unico si chiude entro 90 giorni, dimezzati rispetto ai termini massimi previsti in passato, e comprensivi dello screening (totale: 180 giorni).

Se invece il risultato della verifica è negativo (dunque occorre effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale), il procedimento viene avviato e il termine massimo di 90 giorni è da considerare al netto dei termini (150 giorni) per la conclusione del procedimento di VIA. Questi paiono gli effetti della modifica al Dlgs 387/2003.

Come influisce la modifica sulle Linee guida nazionali?

A complicare la questione ci sono le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), in particolare il punto 14.13.

14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi.

Difficile dare una interpretazione che coniughi la recente modifica apportata dal Dlgs rinnovabili con il testo delle Linee guida. Se lo screening va effettuato prima della richiesta di Autorizzazione unica, evidentemente non può confluire nella Conferenza di servizi, dato che il procedimento di screening deve concludersi prima di presentare la domanda.

Anche se non esplicitato dal Legislatore, risulta evidente che il proponente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione unica l'esito dello screening (sia esso positivo o negativo). In caso di esito negativo nell'ambito del procedimento unico si innesta come sub procedimento la VIA.

Per quanto riguarda la VIA e i suoi rapporti con l'Autorizzazione unica non cambia nulla rispetto al passato.

L'unica novità portata dal Dlgs rinnovabili, appunto, è l'obbligo dello screening prima di presentare la domanda di Autorizzazione.

Il “caso” Emilia Romagna

Una soluzione analoga a quella espressa dal nuovo Dlgs rinnovabili è peraltro stata adottata in Emilia Romagna, dove le Province, titolari del procedimento di Autorizzazione unica, chiedono al proponentedi effettuare la verifica di assoggettabilità dell'impianto prima di presentare la domanda.

Se la verifica è positiva (il progetto non va assoggettato a VIA) il proponente presenta domanda di autorizzazione unica, allegando il documento di non assoggettabilità.

In caso di verifica negativa invece, viene avviata – sempre dal proponente – la procedura di VIA. E questa, a sua volta “ingloba” l’Autorizzazione unica.

Articolo 17, comma 2, Lr 9/1999

"2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva (...) comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente."

Nota bene: i termini "positivo" e "negativo" vanno sempre letti come "conseguenze del procedimento". Visto che lo screening è il procedimento per "capire" se un progetto va sottoposto a VIA o meno, uno screening positivo significa "niente VIA", tutto bene, uno screening negativo, significa invece "attenzione, occorre una ulteriore valutazione, occorre la VIA".

Allo stesso modo nel caso di VIA, una valutazione di impatto negativa impedisce di realizzare un impianto, una VIA positiva apre la strada alla realizzazione del progetto. In questo senso va letto il termine "positivo" nella norma della legge sulla VIA dell'Emilia Romagna.

Si tratta di un modus operandi esattamente contrario a quanto previsto dalle Linee guida nazionali, ma che sembra essere stato seguito in parte anche dal Legislatore nazionale. Solo in parte, però, perché il comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs 28/2011 non specifica che la VIA "ingloba e sostituisce" l’Autorizzazione unica. Inutile dire che tutto questo non contribuisce a quella chiarezza e uniformità dei procedimenti autorizzatori su tutto il territorio nazionale auspicata da tutti gli operatori.

Pagine correlate