Milano, 12 aprile 2011 - 00:00

Cogenerazione, le novità del Dlgs n. 28/2011

Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, disposizioni transitorie rispetto ai Certificati Verdi e una precisazione rispetto agli impianti aventi diritto ai Certificati Bianchi.

La maggior parte dei riferimenti alla cogenerazione, contenuti nel Decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 28, riguardano gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I riferimenti alla cogenerazione nella sua qualità di maggiore efficienza nella produzione di energia da fonti fossili si limitano agli impianti che possono accedere ai Certificati Bianchi e a quelli che già accedono ai Certificati Verdi (cosiddetti "termici").

Cogenerazione e fonti rinnovabili

Specifici incentivi da determinarsi con futuri decreti attuativi, sono previsti:

• per il biometano utilizzato negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento  per la produzione di energia elettrica (articolo 21);

• per gli impianti alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 (articolo 24). Tali incentivi potranno essere cumulati con altri incentivi pubblici nel caso di "impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas" (articolo 26).

Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Cogenerazione e Certificati Verdi

Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento che possono accedere ai Certificati Verdi secondo quanto stabilito dall'articolo 71 della Legge 23 agosto 2004, n. 239, nota anche come Legge Marzano, saranno anch'essi interessati  dalle norme transitorie dettate dal Dlgs. Nello specifico, il comma 4 dell'articolo 25 dispone che il GSE ritiri i Certificati Verdi rilasciati in favore degli impianti  di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento negli anni che vanno dal 2011 al 2015, ad un prezzo di ritiro pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010.

Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Cogenerazione e Certificati Bianchi

Le disposizioni del Dlgs rinnovabili in merito all'uso efficiente dell'energia grazie alla cogenerazione intervengono a "legittimare", come aventi diritto agli incentivi previsti dalla normativa nazionale, una specifica categoria di impianti e cioè quelli entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Questi impianti avranno diritto al 30% dei Certificati Bianchi di cui godranno gli impianti cogenerativi ad alto rendimento entrati in esercizio dopo il 6 marzo 2007, data della pubblicazione in GU del Dlgs 20/2007.

Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

Il 30% dell'incentivo che non c'è

È ammirevole che il legislatore si sia premurato di non discriminare gli impianti che già da molti anni contribuiscono al contenimento dei consumi, sebbene con tecnologie meno prestanti di quelle utilizzate dagli impianti di più recente realizzazione. Ed è altresì ammirevole che abbia tenuto conto delle ridotte prestazioni dei primi prevedendo di premiarli decurtando l'incentivo del 70% previsto per i secondi. Il problema, però, sta nel fatto che ad oggi nessuno può accedere a questi incentivi perchè da quattro anni si attendono i decreti attuativi.

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