Milano, 8 aprile 2011 - 00:00

Agenzia dogane: licenza di Officina elettrica provvisoria per impianti fv

Con nota n. 39218/RU del 5 aprile 2011, l’Agenzia delle dogane detta regole provvisorie per lo snellimento dell’iter di rilascio di licenza di Officina elettrica.

La nota dell’Agenzia riguarda in particolare gli impianti fotovoltaici che, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 28/2011, devono entrare in esercizio entro il 31 maggio 2011 per poter accedere alle tariffe del Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010). Le tariffe più alte sono concesse a quegli impianti che entrano in esercizio entro la fine del primo quadrimestre (30 aprile 2011).

Tutti questi fattori, secondo la nota dell’Agenzia, hanno portato a “situazioni nelle quali l’elevato numero di richieste di attivazioni di officine fotovoltaiche è tale da non consentirne una rapida trattazione, con assolvimento degli adempimenti correlati alle denunce pervenute, nel termine dei 60 giorni previsti dal citato art. 53 del TUA [Testo Unico Accise, ndr] e con conseguente danno per l’esercente, che vede compromesse le aspettative di ritorno economico dell’investimento attuato sulla scorta dei previsti incentivi”.

Ricordiamo infatti che il rilascio della licenza fiscale di esercizio è considerato, per gli impianti tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica, un prerequisito fondamentale per l’entrata in esercizio commerciale e per il conseguente ottenimento degli incentivi.

La licenza provvisoria

L’Agenzia delle dogane ha scelto di risolvere momentaneamente queste criticità “mediante il rilascio di una licenza provvisoria, rinviando l’esecuzione della verifica tecnico-fiscale sull’impianto in un successivo momento, da individuare nel più breve tempo possibile, per rendere il provvedimento definitivo”.

In pratica l’Ufficio delle dogane competenete, nei soli casi in cui non sia possibile rispettare i 60 giorni previsti per il rilascio della licenza, provvede a rilasciare una licenza provvisoria, “sulla scorta degli elementi tecnici debitamente forniti a corredo della denuncia, previo versamento del diritto di licenza e previa acquisizione agli atti di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (...) nella quale l’interessato (...) dichiara sotto la propria responsabilità che l’assetto dell’officina è conforme allo schema unifilare di cui alla denuncia presentata e che i misuratori in essa istallati (...) sono conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa metrica”.

In ogni caso, la licenza provvisoria deve espressamente indicare il termine entro il quale questa sarà sostituita dalla licenza definitiva, in seguito alla verifica tecnica e fiscale sull’impianto.

La nota dell’Agenzia contiene, in allegato, un modello di dichiarazione sotitutiva di atto notorio e un modello di licenza provisoria.

Impianti con “cessione totale” dell’energia prodotta

Infine, la nota dell’Agenzia ricorda che gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia prodotta senza autoconsumo (“cessione totale”), non sono tenuti all’apertura di Officina elettrica ma ad una semplice comunicazione di inizio attività all’Ufficio delle dogane competente. 

Per tali impianti, l’Ufficio provvederà a rilasciare secondo consuetudine “l’attestazione dell’avvenuta ricezione della predetta comunicazione con chiara indicazione della data di effettiva ricezione”, dando comunque priorità ai sopralluoghi “previsti per le officine elettriche fotovoltaiche rientranti nella disciplina di cui all’art. 53 del predetto TUA [cioè soggette alla denuncia di apertura, ndr]”.

In chiusura, l’Agenzia ricorda che non sono soggetti a obbligo di apertura di Officina elettrica, bensì a semplice comunicazione, quegli impianti fotovoltaici i cui autoconsumi sono “dovuti esclusivamente all’assorbimento degli inverter necessari per la trasformazione in corrente alternata dell’elettricità generata dai pannelli fotovoltaici”.

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