Milano, 15 aprile 2011 - 00:00

Dlgs n. 28/2011, per il solare termico basta la Comunicazione al Comune

Il Dlgs rinnovabili ridefinisce in maniera piuttosto chiara i casi in cui, per l’installazione di impianti solari termici, risulta sufficiente la Comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale.

L’articolo 7, commi 1 e 2 del Dlgs individua due casi distinti in cui, ricorrendo insieme più condizioni, è possibile optare per la Comunicazione al posto della PAS (fino a ieri DIA/SCIA), normalmente richiesta per questa tipologia di impianti.

Caso 1: manutenzione ordinaria

Richiamando quanto già previsto dall’articolo 11, comma 3, del dlgs n. 115/2008, l’installazione di impianti solari termici è assimilata alla “manutenzione ordinaria” ed è realizzabile mediante una semplice Comunicazione preventiva al Comune dell'inizio dei lavori, purchè ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) l’impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi;

b) la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

c) l’intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004).

Caso 2: manutenzione straordinaria

Richiamando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a) e dall’articolo 123, comma 1, del Dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia), l’installazione di impianti solari termici è assimilata alla “manutenzione straordinaria” ed è realizzabile mediante Comunicazione preventiva al Comune dell'inizio dei lavori. In questo caso però, oltre alla Comunicazione e alle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, è previsto anche l’obbligo di comunicazione dei dati identificativi dell'azienda e di presentazione di un'apposita relazione tecnica.

Devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

b) l’impianto è realizzato al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi...”).

Per rimanere aggiornati sulle novità di Nextville vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter quindicinale gratuita. Iscriviti qui.

Pagine correlate