Milano, 29 aprile 2011 - 00:00

Avvocatura Ue, legittimi limiti a eolico in aree Natura 2000

Limitare in modo più rigoroso la realizzazione di impianti eolici all'interno di un'area protetta (siti Natura 2000) non è in contrasto con le direttive "habitat" (92/43/Cee) e "uccelli" (79/409/Cee).

Queste le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ce espresse nella causa C-2/10 il 14 aprile 2011 in cui il Tar Puglia ha chiesto alla Corte un parere pregiudiziale su una vicenda che vede contrapposti la Regione Puglia e una società che intende realizzare un parco eolico all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Le direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee non vietano in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette. Tuttavia, gli Stati membri possono dettare norme più rigorose di divieto di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un'area "Natura 2000".

Il divieto però, deve essere conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione, rispettare il principio della parità di trattamento e non andare oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito, tutte circostanze che devono essere accertate dal giudice del rinvio.