Delibera Aeeg, tempi certi per l'attivazione della connessione
Con delibera ARG/elt 51/11 del 28 aprile 2011, l’Autorità modifica alcuni punti del TICA, per garantire maggiormente i produttori e limitare al contempo i margini di discrezionalità da parte dei gestori di rete.
In primo luogo la delibera fornisce un’interpretazione autentica della definizione di "data di completamento della connessione":
"La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari".
Tale interpretazione costituisce la base sui cui l’Autorità chiarisce ora le tempistiche relative agli ultimi passaggi procedurali dell’iter di attivazione della connessione già completata.
Tempistiche per l’attivazione della connessione
L’Aeeg rileva che “il TICA e il TICA modificato, ipotizzando che l'attivazione fosse immediatamente conseguente al completamento dei lavori per la connessione e alla comunicazione di effettiva disponibilità da parte del gestore di rete, prevedono tempistiche per la realizzazione della connessione ma non anche per l'attivazione della connessione già completata”.
Il gestore di rete, quindi, fino ad ora ha dovuto rispettare tempistiche cogenti per la realizzazione della connessione ma, paradossalmente, non per l’attivazione definitiva per la stessa.
Modificando l’articolo 7 del Tica, l’AEEG stabilisce che ora “il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione”.
Inoltre, a ulteriore garanzia del richiedente si prevede che:
• il gestore di rete segnali gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
• il gestore di rete indichi alcune possibili date per l'attivazione della connessione, che non devono essere successive al decimo giorno lavorativo dalla data di completamento della connessione. Per garantire il rispetto di queste tempistiche, il gestore di rete trasmette al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione con modalità che ne consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile).
Grazie a questa nuova delibera, in futuro si ridurranno i casi – finora purtroppo numerosi — in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporta la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.
Riferimenti
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in Nextville (Norme e interpretazioni)
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Procedure per la connessione alla rete elettrica in media e bassa tensione
in Nextville (Procedure e requisiti)