Milano, 18 maggio 2011 - 00:00

Detrazioni fiscali 36% e 55%, novità e chiarimenti

La nuova guida dell'Agenzia delle entrate sul 55%, la Circolare 20/E e il Dl 70/2011 hanno apportato modifiche e fornito chiarimenti sulle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Aggiornamento della guida sul 55%

Nel marzo scorso l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, per tenere il passo con le novità introdotte dalla normativa e cioè:

• la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;

• l'aggiornamento dellla tabella dei valori limite della trasmittanza termica in vigore da marzo;

• l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta).

Per consultare la guida vedi Riferimenti.

Chiarimenti

Nella Circolare 20/E del 13 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti posti dai contribuenti. Tra gli altri, molti riguardano le detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione e la riqualificazione enerdetica degli edifici esistenti.

Detrazioni 36%

• Cosa accade se le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da entrambi i proprietari dell'immobile, sebbene le fatture o i bonifici sianto intestai ad un solo comproprietario?

L'Agenzia risponde che in tali casi "la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio".

• In caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un complesso interamente ristrutturato da un’impresa, ciascuno per il 50% con relativo pagamento tramite bonifico bancario cointestato, è possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa?

L'Agenzia risponde che "nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall’impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata all’invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione, nonché al pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura".

• Può l'erede continuare a beneficiare della detrazione del 36% per le ristrutturazioni effettuate dal donante anche se concede l’immobile a terzi in comodato gratuito?

L'Agenzia delle Entrate risponde che "l'erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius".

• Gli addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni possono fruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA del 10%

La detrazione si può ottenere solo "se l’installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi".

Detrazioni 55%

• È possibile rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea negli anni 2007 e 2008?

La correzione non è possibile "in quanto le procedure informatiche implementate presso l’Enea ne consentono la correzione solo a partire dall’anno di imposta 2009". Tuttavia "tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55 per cento per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all’Enea".

• È possibile rettificare gli errori della scheda informativa inviata nel 2009, anche se la rettifica non è stata inviata entro i termini previsti?

Non è possibile. L'unica procedura per far valere  le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all’ENEA era l'invio telematico entro i termini previsti.

• In caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta in un anno x nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui i lavori sono stati ultimati?

Per individuare il corretto periodo in cui detrarre le spese, è necessario distinguere le persone fisiche in generale da chi esercita attività d’impresa. Nel primo caso, si applica il principio di cassa e le spese sostenute e rimaste a carico, per esempio, nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010. Invece le spese sostenute e rimaste a carico, per esempio nel 2011, devono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.

Nel caso che gli interventi siano stati realizzati da un imprenditore, si applica il principio di competenza e l'anno di riferimento è quello in cui sono stati ultimati i lavori.

• Infine, l'Agenzia delle Entrate risponde anche a un quesito riguardante la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 55% da parte di un contribuente che svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi quando le spese riferite all'immobile utilizzato promiscuamente sono state già dedotte dai compensi nella misura del 50%.

La risposta dell'Agenzia è la seguente: "si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale. Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio".

Modifiche alle procedure per la richiesta delle detrazioni 36%

Secondo quanto disposto dalla lettera c, comma 1, articolo 7 del Decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36%, non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.

Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

Non appena l'Agenzia delle Entrate emanerà il provvedimento che definisce le nuove procedure, la redazione di Nextville ve ne darà notizia.

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Riferimenti